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Legge di Bilancio 2023: possibile affrancare gli utili paradisiaci

Legge di Bilancio 2023: possibile affrancare gli utili paradisiaci
La legge di Bilancio 2023 Introduce la possibilità di affrancare utili e riserve di utili derivanti da società partecipate a “regime fiscale privilegiato”. L’affrancamento avviene mediante il pagamento un’imposta sostitutiva su tali “utili esteri”, i quali, viceversa, concorrerebbero integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.

Il regime, di natura opzionale, è finalizzato ad anticipare la tassazione di tali utili di modo che gli stessi, una volta distribuiti, non siano più assoggettati a tassazione beneficiando al contempo di un’aliquota agevolata.

Possono beneficiare del regime sostitutivo sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF che detengono partecipazioni in regime di impresa.

Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli non ancora distribuiti all’1/1/2023 che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1/1/2022.

Le aliquote previste per l’affrancamento sono pari:

– al 9%, per i soggetti IRES;

– al 30%, per i soggetti IRPEF.

Ove, però, il rimpatrio degli utili avvenga entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023, tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali e, quindi, sono pari rispettivamente al 6% e al 27%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2022.

L’opzione, che si perfeziona con l’indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione REDDITI 2023 può essere esercitata non soltanto distintamente per ciascuna partecipata estera, ma anche per una parte soltanto dei relativi utili e riserve di utile.

In attesa delle necessarie disposizioni attuative e di coordinamento, la possibilità offerta dal legislatore dovrà certamente essere valutata da tutti quei soggetti, persone fisiche imprenditori o enti commerciali, che detengano partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

La valutazione di convenienza dovrà, tuttavia, essere fatta tenendo conto anche delle altre disposizioni applicabili nel caso di specie, quali la cd. CFC, la cd. semi-pex o la possibilità di fruire del credito d’imposta.

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  • Alberto Franceschetti
  • Ivan Mastrototaro
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