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Trust estero, la trasparenza nasce con la successione

Trust estero, la trasparenza nasce con la successione

Con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026 la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate torna sulla fiscalità dei trust esteri, questa volta sotto un profilo meno frequentato ma operativamente decisivo, quello delle «modalità di determinazione del reddito derivante da un trust trasparente estero nei confronti di un beneficiario residente» ai fini dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR.

La fattispecie è quella, ricorrente nei patrimoni italo-statunitensi, del trust di diritto californiano istituito da due coniugi, con patrimonio composto da attività finanziarie presso intermediari statunitensi e da immobili situati negli Stati Uniti. Al decesso del padre il fondo si è articolato in due trust derivati, un Survivor’s Trust e un Decedent’s Trust, rispetto ai quali, come si legge nell’esposizione della fattispecie, «l’unica beneficiaria dei Trust derivati è la madre finché è in vita», con devoluzione alla sua morte del patrimonio, «al netto delle spese connesse al decesso e alle imposte dovute», «in parti uguali ai figli, o agli eredi di questi ultimi». La madre ha conservato l’ufficio di trustee fino al 1° dicembre 2021, data dalla quale, per effetto di un atto di modifica dell’atto istitutivo, è divenuta co-trustee insieme al fratello e alla sorella dell’istante. Il decesso della disponente è intervenuto il 20 maggio 2025. Una delle tre figlie è fiscalmente residente in Italia e ha chiesto come debba essere quantificato il reddito a lei imputabile.

Il passaggio operativamente più rilevante è la fissazione del dies a quo: «L’Istante, in quanto beneficiaria individuata di un trust estero dal 20 maggio 2025, è tenuta a porre in essere i conseguenti adempimenti fiscali dal periodo d’imposta 2025». Non è dunque l’istituzione del trust, né il primo decesso, a determinare la rilevanza reddituale in Italia, bensì l’acquisto della qualifica di beneficiario individuato, che la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 àncora alla titolarità del «diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza». Fino all’apertura della successione della disponente quel diritto non esisteva, perché i trust derivati esprimevano un’unica beneficiaria, la madre, in vita.

Sul quantum, l’Agenzia rinvia alla stessa circolare n. 34/E, per la quale «ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre tener conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito». È il cuore pratico della pronuncia: la base imponibile italiana si costruisce applicando le regole fiscali dell’ordinamento del trust, senza una riqualificazione analitica dei singoli proventi secondo le categorie del TUIR, per poi confluire in capo alla beneficiaria come reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR. Vale la pena ricordare che l’imputazione opera «in ogni caso», cioè, nelle parole della circolare, «indipendentemente» dalla «effettiva percezione», con il conseguente attrito rispetto all’imposizione già scontata all’estero in capo al trust, che l’art. 165 TUIR non risolve stante la diversità dei soggetti passivi. Quest’ultimo è rilievo di dottrina, sul quale la risposta non prende posizione.

Coerentemente, l’Agenzia esclude l’operatività dell’art. 45, comma 4-quater, TUIR, a mente del quale «qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito». Pur essendo il dato testuale riferito genericamente ai trust esteri, la circolare n. 34/E aveva già chiarito che la presunzione «si applichi, in linea di principio, ai trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata», sicché essa non ha spazio a fronte di un trust trasparente con beneficiari individuati. I due piani vanno però tenuti distinti: l’esclusione della presunzione, che è regola probatoria sul riparto interno all’attribuzione, non implica alcuna qualificazione dei redditi maturati anteriormente all’individuazione del beneficiario, il cui trattamento resta governato dal regime proprio del trust nella fase precedente.

Due avvertenze di metodo, infine. L’Agenzia precisa di non essersi pronunciata sulla qualificazione del trust, assunta come rappresentata dall’istante, e il parere è reso «sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello», con efficacia limitata al solo istante.

  • Ivan Mastrototaro
  • Giovanna Mazza
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