L’interpellante, pur dichiarando di essere stato fiscalmente residente all’estero ex articolo 2, comma 2 del T.U.I.R. in un Paese per il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa nei precedenti cinque periodi d’imposta ed intendendo trasferire la residenza in Italia in uno dei Comuni contemplati dal primo comma del summenzionato articolo 24-ter, risulta “titolare di pensione erogata dall’Istituto di previdenza sociale Italiano (INPS)”.
L’Amministrazione, coerentemente al dettato normativo e a posizione già dalla stessa espressa nella circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, ha ribadito che conditio sine qua non per rientrare nell’ambito applicativo dell’agevolazione è la titolarità di un reddito “da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a),” erogato “da soggetti esteri”. Il dubbio interpretativo, nel contribuente, era sorto dalle “modifiche apportate all’articolo 24-ter dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in sede di conversione del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, che ha soppresso al comma 1, la locuzione “percepiti da fonte estera o””.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intervento del legislatore non ha “inciso sui presupposti di applicazione della disciplina in esame che sancisce la rilevanza della localizzazione della fonte estera del reddito da pensione, ai fini del riconoscimento dell’imposta sostitutiva, ma le stesse modifiche sono volte ad espungere i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione in relazione ai redditi prodotti all’estero”.
L’Amministrazione, in conclusione, ha affermato “che l’Istante, non possa beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto risulta ostativa la circostanza che lo stesso Istante sia titolare di redditi di pensione erogati dall’INPS di fonte italiana, per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti”.