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AdS e polizza vita: il decreto che autorizza l'investimento non copre la designazione del beneficiario (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2026, n. 25476)

AdS e polizza vita: il decreto che autorizza l'investimento non copre la designazione del beneficiario (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2026, n. 25476)
Con la sentenza n. 25476 del 17 settembre 2026 la Cassazione ha stabilito che l’autorizzazione del giudice tutelare a investire somme dell’amministrato in una polizza vita non attribuisce all’amministratore di sostegno anche il potere di designarne i beneficiari. Quel potere richiede una previsione espressa, anche quando la designazione è fatta con il generico richiamo agli “eredi legittimi”. Nel caso deciso l’istanza riguardava l’investimento in una polizza vita o in strumenti equivalenti; l’amministratore aveva poi indicato gli eredi legittimi, scelta che Tribunale e Corte d’Appello di Roma avevano ritenuto coperta dall’autorizzazione. La Corte di Cassazione ha invece cassato con rinvio, perché la designazione eccede l’oggetto dell’incarico e la finalità conservativa dell’investimento. La “scelta” dell’amministratore finiva così per sottrarre la somma all’erede testamentario scelto dall’amministrato. L’atto è annullabile ex art. 412, comma 1, c.c., ma l’invalidità colpisce solo la clausola, che è elemento non essenziale, e la polizza resta valida. Venuta meno la designazione, il capitale ricade nel patrimonio del defunto e segue la successione testamentaria. 
  • Giovanna Mazza
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