Lo strumento tipicamente adottato da imprese multinazionali nella correzione delle politiche sui prezzi di trasferimento adottate nel corso dell’esercizio, rilevatesi imprecise, è il cd TP Adjustiment che consente di riallineare i risultati finali con quelli previsionali e garantire il rispetto del principio dell’arm’s legnth.
Nella fase di verifica delle politiche sui prezzi di trasferimento adottate dai gruppi multinazionali, si assiste con frequenza al verificarsi della necessità di allineare la marginalità preventivata al risultato consuntivo, dal momento che non è sempre agevole stabilire ex ante condizioni contrattuali che garantiscano una determinata redditività definita at arm’s lenght.
Tipicamente nel caso di utilizzo in particolare della metodologia di confronto die margini netti (TNMM) le operazioni infragruppo vengono impostate con la costruzione di un benchmark ex ante che definisca l’intervallo di redditivitàconsiderato at arm’s lenght, tale benchmark tuttavia non può contenere i dati con cui poi le stesse transazioni saranno verificate perché non ancora disponibili.
Questo si traduce poi nella necessità di operare i cd corresponding adjustment, consentiti a livello OCSE nel caso in cui il contribuente adotti una TP policy coerente nel corso dei diversi periodi di imposta e che tale aggiustamento avvenga entro la data di invio della dichiarazione dei redditi. E’ inoltre necessario che entrambe le consociate provvedano a recepire le modifiche.
Lo strumento tramite cui vengono effettuate queste correzioni è tipicamente una nota di variazione che si riflette anche a livello contabile, in tal modo evitando potenziali contestazioni da parte del Fisco di stati esteri che potrebbero non consentire aggiustamenti tardivi o meramente a fini fiscali.
La normativa italiana prevede che per i contribuenti che adottano principi IAS ed OIC operi il principio di cd. derivazione rafforzata, il quale prevede che quanto correttamente imputato a conto economico in base ai principi contabili valga anche ai fini fiscali.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno sottolineare come l’OIC 29 e lo IAS 10 consentano la contabilizzazione di fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che tuttavia si riflettono sui saldi di fine esercizio in ossequio al principio della competenza, l’OIC infatti prevede la possibilità di procedere con «la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento».
Diviene fondamentale da un punto di vista operativo provvedere ad effettuare l’aggiustamento entro la data di approvazione del bilancio (120 giorni) perché in tal modo è consentito: