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Applicabile la PEX anche alla società non residente

Applicabile la PEX anche alla società non residente
Nel corso del 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (C.T. Prov. Milano 24.10.2019 n. 4406/6/19), ha analizzato il ricorso presentato da una società fiscalmente residente in Francia e senza stabile organizzazione in Italia, che aveva venduto una partecipazione qualificata, non negoziata in un mercato regolamentato, in una società commerciale fiscalmente residente in Italia, realizzando una plusvalenza.

L’articolo 151, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (di seguito anche “TUIR”), prevede che una società commerciale (società che esercita una delle attività di cui all’articolo 2195, codice civile), fiscalmente non residente in Italia, secondo quanto previsto ex articolo 73, comma 3, in Italia è soggetta ad imposte sui redditi solamente su quelli “prodotti nel territorio dello Stato”, come “indicati nell’articolo 23”. Inoltre, al terzo comma del medesimo articolo del TUIR, il Legislatore afferma che “Tali redditi, ad eccezione […], concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano”.

Quindi tenuto conto del dettato normativo di cui all’articolo 151 del TUIR, all’articolo 23 del medesimo testo di legge viene previsto che “si considerano prodotti nel territorio dello Stato: […] f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”.

Quindi, con riguardo alla normativa interna, la società fiscalmente non residente in Italia, avendo venduto una partecipazione qualificata, come definita ex articolo 67, comma 1, lettera c), TUIR, in una società commerciale, fiscalmente residente in Italia, realizzava un reddito diverso fiscalmente imponibile in Italia.

A confermare l’imponibilità di tale reddito anche in Italia, concorre anche quando riportato dalla normativa convenzionale, gerarchicamente superiore alla normativa interna. La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e la frode fiscali (Convenzione del 07/01/1992 n. 20), al paragrafo 4, articolo 13, statuisce che “Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l’alienante è residente”, tuttavia il protocollo della medesima afferma che “Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 13, gli utili derivanti dall’alienazione di azioni o di quote diverse da quelle considerate alla lettera a) e facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione interna. Si considera che esista una partecipazione importante se il cedente, da solo o con persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società”.

Motivo del ricorso era tuttavia la misura in cui tale reddito sarebbe dovuto risultare fiscalmente imponibile in Italia. La società ricorrente era infatti in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 87 del TUIR, per l’applicazione del regime c.d. “PEX”. Tuttavia, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la ricorrente, non avendo in Italia una stabile organizzazione, come prevista ex articolo 162 del TUIR, non poteva godere del regime PEX, risultando quindi la plusvalenza, all’epoca, imponibile IRES nella misura del 49,72% e non del 5%.

Tuttavia, la Commissione Tributaria nella sentenza ricorda che “In base ai principi contenuti nel Trattato UE che vieta ogni restrizione alla libertà di stabilimento, la Corte di Giustizia con sent n. C-540/07 ha stabilito che non è consentito trattare differentemente ai fini fiscali una società nazionale rispetto a una comunitaria risolvendosi in una ingiustificata restrizione fiscale che appare in violazione del Trattato”.

La medesima C.T.P., ha affermato che del “tutto infondata risulta l’eccezione sollevata dall’Ufficio il quale subordina la fruizione del regime della partecipation exemption al requisito della presenza della stabile organizzazione che deve avere il soggetto estero. Una lettura attenta dell’art. 87 del Tuir non contempla tale requisito, ma quello dell’esercizio da parte della società partecipata di una impresa commerciale (lett D)”.

Qualora la posizione di cui alla sentenza in commento trovasse in futuro conferma, per le società fiscalmente residenti nell’Unione Europea, le plusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni qualificate e non negoziate in mercati regolamentati, in società commerciali fiscalmente residenti in Italia, qualora previsto dalle eventuali normative convenzionali e/o comunitarie, dovrebbero risultare imponibili IRES in Italia nella sola misura del 5%, come previsto dall’articolo 87 del TUIR e non essere pertanto assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, ex articolo 5, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Grazie ad una fiscalità parificata a quella prevista per le società residenti, risulterebbe senza dubbio più facile attrarre nuovi investimenti dai Paesi membri dell’Unione Europea.

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