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Beni vincolati nel fondo patrimoniale non pignorabili per il pagamento di debiti contratti per attività estranee ai bisogni familiari

Beni vincolati nel fondo patrimoniale non pignorabili per il pagamento di debiti contratti per attività estranee ai bisogni familiari
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 2904 dell’ 8 febbraio 2021 in base alla quale i giudici escludono vi sia una qualsivoglia connessione automatica tra i debiti assunti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, e la soddisfazione dei bisogni della famiglia del debitore stesso, mediante l’assunzione di detti debiti.

Fatto fermo pertanto l’onere a carico del debitore ex art. 170 Codice Civile di dimostrare la regolare costituzione del vincolo, la sua opponibilità al creditore procedente nonché lo scopo per il quale è stato contratto il debito; è da considerarsi a carico del debitore l’onere di provare che, nel caso concreto, il debito sia stato in realtà contratto per soddisfare i bisogni della famiglia ottenendo con ciò la pignorabilità dei beni vincolati nel fondo (in tal senso vedasi anche Cass. sent. 12998/2006, 15862/2009, 15886/2014).

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