Fatto fermo pertanto l’onere a carico del debitore ex art. 170 Codice Civile di dimostrare la regolare costituzione del vincolo, la sua opponibilità al creditore procedente nonché lo scopo per il quale è stato contratto il debito; è da considerarsi a carico del debitore l’onere di provare che, nel caso concreto, il debito sia stato in realtà contratto per soddisfare i bisogni della famiglia ottenendo con ciò la pignorabilità dei beni vincolati nel fondo (in tal senso vedasi anche Cass. sent. 12998/2006, 15862/2009, 15886/2014).