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Cambia la concessione del credito dal 30 giugno 2021: l'impatto per le imprese

Cambia la concessione del credito dal 30 giugno 2021: l'impatto per le imprese
Con le nuove Linee guida EBA (European Banking Authority), per le imprese sempre più centrali pianificazione e monitoraggio dei flussi di cassa

Troveranno applicazione a partire dal 30 giugno 2021 le Linee Guida EBA (European Banking Authority) “Guidelines on Loan Origination and Monitoring” (LOM), approvate a maggio 2020, a cui le autorità competenti e gli enti finanziari in ambito europeo saranno tenuti a conformarsi in materia di concessione e monitoraggio del credito.

Tali regole incideranno anche sui finanziamenti che saranno concessi in particolare a favore delle imprese – micro, piccole, medie e grandi – da parte delle Banche italiane, che saranno chiamate ad applicare criteri più rigorosi e selettivi, improntati ad una più prudente gestione del rischio di credito.

Il nuovo quadro regolamentare a livello europeo comporterà senza dubbio un cambiamento fondamentale per il sistema bancario nazionale, ma anche per altri operatori economici, quali imprese e professionisti.

Le Linee Guida EBA indicano come ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese, gli enti finanziari siano chiamati ad acquisire informazioni supportate da adeguati elementi probatori, in particolare con riguardo a “reddito e flusso di cassa” e “piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie”. A tal fine, gli enti dovrebbero «porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro, e non invece sulla garanzia reale disponibile», che non dovrebbe di per sé essere criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento. Sempre secondo l’indirizzo che emerge dalle Linee Guida, la garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d’uscita dell’ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, salvo quando il contratto di prestito preveda che il rimborso si basi sulla vendita dell’immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia.

Il documento fornisce in allegato anche una serie di metriche specifiche che gli enti e i creditori dovrebbero considerare nell’effettuare le valutazioni del merito creditizio e il monitoraggio del rischio di credito, secondo un modello non più solo riferito al set di dati storici, bensì strutturato anche su analisi e valutazioni di natura prospettica. Sono inclusi ad esempio:

  • Enterprise Value, quale somma del valore di mercato delle azioni (ordinarie e privilegiate), dei debiti e degli interessi di minoranza, meno la liquidità e gli investimenti: valore la cui stima richiede l’intervento di esperti in ambito di Valutazione d’Azienda;
  • Total Debt Service Coverage Ratio, indicato quale rapporto tra EBITDA ed il servizio del debito finanziario complessivo (quota capitale ed interessi);
  • Return on equity ratio: utile al netto di interessi e imposte / media del capitale proprio;
  • Redditività del capitale investito: reddito operativo / capitale investito;
  • Coverage ratio: totale attività correnti / totale del debito a breve termine.

 

Quale impatto per le imprese?

Le imprese più strutturate e quelle che agiranno tempestivamente, per non farsi cogliere impreparate a fronte delle nuove prassi regolamentari che saranno adottate, si troveranno ragionevolmente nella condizione di poter gestire i rapporti con gli Istituti di Credito senza particolari criticità, in relazione alla richiesta di accesso al credito.

È di tutta evidenza come per le imprese divenga sempre più centrale impostare un’adeguata,  sistematica e tempestiva attività di pianificazione dei flussi di cassa aziendali, secondo un approccio cd “forward-looking”, e curare periodicamente l’attività di controllo e monitoraggio.

Ciò richiederà quindi a tutte le imprese, piccole o grandi, non solo di predisporre adeguati e verificati flussi informativi sull’informazione finanziaria storica e corrente, tra cui Bilanci infrannuali e Report periodici su aree di particolare rilievo (ad esempio fatturato, clienti, fornitori, banche), ma anche di dotarsi di strumenti di pianificazione economico-finanziaria, tra cui in particolare:

  • Budget di cassa o tesoreria, quale strumento di pianificazione e periodico monitoraggio della sostenibilità finanziaria nel breve periodo (in genere in un orizzonte di 12-18 mesi), mediante la stima del flusso di cassa disponibile per l’impresa derivante dalla contrapposizione tra entrate ed uscite attese;
  • Business Plans e/o Piani aziendali previsionali, allo scopo di rappresentare proiezioni e previsioni economico-finanziarie nel medio/lungo termine (3-5 anni).

Inoltre, l’attività di periodico controllo e monitoraggio dell’andamento economico-finanziario mediante l’analisi degli scostamenti ha il pregio di consentire tempestivi interventi per apportare i necessari correttivi.

Va ricordato che l’adozione di idonei strumenti di pianificazione e controllo risponde a quanto già richiesto dall’articolo 2086 del Codice Civile, imponendo all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Secondo l’art. 13 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – di cui al D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, con entrata in vigore il 1° settembre 2021 – costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili con appositi indici che diano evidenza:

  • della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;
  • dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A tali fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

L’adozione di adeguati modelli organizzativi costituisce già dunque un obbligo per l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, con conseguenti responsabilità a carico degli amministratori per l’inosservanza degli obblighi volti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

 

Linee guida CNDCEC-FNC per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale

Nel contesto di tale evoluzione regolamentare, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) hanno recentemente pubblicato il documento “Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti”, allo scopo di orientare il processo operativo per il rilascio di un visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente (“backward-looking information”) e di un visto di congruità per quella prospettica (“forward-looking information”).

Il documento nasce dall’esigenza di assicurare, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, un’informativa aziendale affidabile, completa e tempestiva e quindi un’adeguata conoscenza del profilo di rischio aziendale e della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa.

Utilizzatori dei visti di conformità e di congruità sono potenzialmente tutte le diverse categorie di stakeholders aziendali, ivi inclusi banche e società finanziarie, assicurazioni, investitori istituzionali di debito e di capitale di rischio, obbligazionisti, altri creditori finanziari pubblici o privati.

In tal senso, le Guidelines EBA prevedono che qualora sia probabile che l’impresa incontri difficoltà finanziarie nell’adempimento delle proprie obbligazioni (pagamento interessi e quota capitale dei finanziamenti), gli enti e i creditori dovrebbero richiedere una documentazione affidabile che contenga proiezioni realistiche sulla capacità dell’impresa di rimanere solvibile, utilizzando, in tal caso, anche informazioni reperite presso terzi, tra cui professionisti esperti in materia.

Nel merito del documento CNDCEC-FNC:

  • oggetto del visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente è in particolare la preventiva valutazione degli adeguati assetti gestionali, amministrativi, organizzativi e contabili previsti dall’articolo 2086 del Codice Civile;
  • oggetto del visto di congruità è invece la documentazione finanziaria prospettica ritenuta significativa, opportunamente revisionata e normalizzata da parte del professionista incaricato, inerente a: i) piano aziendale strategico e piani operativi; ii) budget d’esercizio, comprensivo del budget di tesoreria a 12/18 mesi; iii) valutazioni d’impatto dei possibili scostamenti dagli obiettivi sui principali KPI aziendali; iv) valutazione finale della prospettiva di continuità aziendale.

Lo scopo dei visti di conformità e congruità è dunque la verifica ex post o ex ante sull’adeguatezza della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa.

Le Linee Guida CNDCEC-FNC – che non trovano peraltro applicazione alle microimprese – consentono dunque agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti di rilasciare un’attestazione sull’attendibilità dell’informativa finanziaria aziendale (bilanci, piani economici, budget), utilizzabili nell’interesse delle imprese nei rapporti con le istituzioni finanziarie chiamate a verificare la sostenibilità di un adeguato rating finanziario.

 

In conclusione, si tratta, a ben vedere, di una vera e propria “rivoluzione” nel rapporto tra Banca e Impresa.

Alla luce dei nuovi orientamenti EBA, ci si attende che ai fini della concessione del credito gli enti finanziatori attribuiranno rilevanza principalmente alla capacità dell’impresa di generare flussi di cassa adeguati a rimborsare il debito, valutando garanzie ipotecarie e/o personali quali fattori di attenuazione del rischio di credito.

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