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Cassazione e prezzi di trasferimento: l’onere della prova in capo al contribuente

Cassazione e prezzi di trasferimento: l’onere della prova in capo al contribuente

Confermati alcuni principi in 2 recenti interventi della suprema corte

La corte di cassazione è tornata di recente sul tema dei prezzi di trasferimento in 2 sentenze, numero 15298 e 15282, entrambe pubblicate lo scorso 21 luglio, ribadendo alcuni principi di rilievo.

La prima decisione ritorna sulla necessità di interpretare la normativa sui prezzi di trasferimento quale principio antielusivo di portata generale; il dispositivo è volto a contrastare le condotte da cui consegua lo spostamento di utili tra un paese all’altro nell’ambito di un gruppo multinazionale, al fine di ridurre la base imponibile “consolidata” dello stesso.

Secondo tale interpretazione la norma sui prezzi di trasferimento non interviene direttamente sul fenomeno evasivo, la dissimulazione del corrispettivo rispetto al presunto valore di mercato, ma colpirebbe la dinamica decisionale all’interno del gruppo nei casi in cui l’obiettivo “tributario” del dominus unitario guidi lo schema di determinazione dei prezzi.

Più interessante l’altro passaggio che emerge dal disposto della suprema corte e che riguarda il tema dell’onere della prova. L’argomento è già stato trattato in passato, sfortunatamente non in modo concorde, ravvisando talvolta in capo al contribuente, ovvero in capo all’accertatore, l’obbligo di motivare l’allineamento al mercato dei prezzi infragruppo.

Sul punto la corte nuovamente rinviene in capo al contribuente la necessità di indicare e giustificare i valori delle transazioni del gruppo alla luce della semplice necessità da parte dell’amministrazione di evidenziare il rapporto di collegamento/controllo (riprendendo il contenuto della sentenza 10742/2013); condizione quest’ultima potenzialmente elusiva a causa dell’insussistenza delle normali dinamiche di conflitto di interessi proprie delle operazioni compiute tra parti indipendenti.

La corte ha affermato tale principio cassando le conclusioni del giudice di secondo grado, laddove quest’ultimo aveva disconosciuto in modo generico l’operato dell’accertatore in merito alla sostenuta comparabilità dei beni oggetto di ripresa fiscale.

La sentenza aggiunge (riprendendo nuovamente il dispositivo del 2013) che per l’accertatore non occorrerebbe nemmeno dimostrare il risparmio d’imposta, riferendosi al livello di tassazione delle giurisdizioni coinvolte, bastando appunto l’evidenza della transazione nell’ambito del gruppo per riportare sul contribuente l’onere probatorio.

Più tecnico il tema della seconda sentenza e la conseguenza pratica che ne emerge in ordine all’individuazione dell’onere probatorio: l’applicazione del criterio di determinazione del prezzo di trasferimento più adatto al caso (cd best method rule), contro l’utilizzo preferenziale del solo metodo (nello specifico il CUP, confronto di prezzo), indicato dal contribuente quale unico criterio legislativamente previsto.

L’art. 9 comma 3 del TUIR stabilisce, infatti, che per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo praticato in condizioni di omogeneità dei beni e servizi oggetto di transazione.

Come noto le tecniche di determinazione dei prezzi di trasferimento sviluppate in ambito OCSE hanno introdotto metodi alternativi, quali appunto quello applicato dall’accertatore nel caso in commento (confronto dei margini applicati al costo di produzione, COST PLUS).

La corte non è intervenuta direttamente in ordine alla corretta applicazione e gerarchia dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, ma ha interpretato la lettera dell’art. 9 del TUIR riportando in capo al contribuente (che in questa fattispecie adotto il criterio alternativo del COST PLUS) l’onere di determinare il prezzo infragruppo.

L’effetto nel caso specifico è quindi quello di ”sfumare” il dogma valutativo del metodo CUP, che secondo il contribuente (principio confermato dalla stessa corte in sentenze del recente passato) sarebbe l’unico contemplato dalla norma fiscale.

Emiliano Lenti

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