Con la Risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017 l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 177 del DPR 917/86 (c.d. “TUIR”), rubricato “Scambio di partecipazioni”, ritenendo applicabile la disciplina ivi prevista al comma 2 alle sole società ed enti residenti, individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR come richiamato dal comma 1 del medesimo articolo 177.
Tale interpretazione è stata resa in risposta ad un’istanza di interpello formulata da una holding italiana che richiedeva se fosse corretto applicare l’articolo 177, comma 2 del TUIR ad un’articolata operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento.
In particolare, l’operazione prospettata dal contribuente prevedeva il conferimento di una società inglese, Gamma Ltd, in un’altra società inglese, Beta Ltd, entrambe controllate al 100% dalla società holding italiana, per poi concludersi con la fusione tra le due società inglesi.
Tale operazione, nei programmi del contribuente, si sarebbe quindi realizzata a valori di libro senza alcuna emersione di plusvalenze.
A fondamento di tale richiesta l’istante poneva la carenza di una espressa previsione di residenza in Italia dei soggetti coinvolti nel testo del predetto comma 2 dell’articolo 177 del TUIR.
In effetti, è possibile riscontrare che il testo del comma 2 del sopra citato articolo determina sia l’ambito oggettivo di applicazione dello stesso, cioè che il conferimento di quote deve rappresentare la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria secondo il disposto dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, sia la modalità di calcolo dell’eventuale plusvalenza.
Di contro, non vi è una menzione espressa dei soggetti cui la norma si rende applicabile.
L’Amministrazione Finanziaria, nonostante tale formale carenza, ha ritenuto applicabile la disciplina prevista dall’articolo 177, comma 2, del TUIR alle sole società ed enti residenti nel nostro Paese “per motivi di ordine logico sistematico”, rinviando a quanto stabilito nel primo comma del medesimo articolo 177.
Con riferimento alla disciplina prevista da tale ultima norma, l’Amministrazione finanziaria ne aveva già definito i contorni con la Circolare n. 320 del 19 dicembre 1997.
Al punto 3.4.1. del menzionato documento di prassi, viene chiarito che il regime (allora previsto) dall’articolo 5 del D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358: “…si caratterizza sotto il profilo soggettivo per il fatto che sia la società acquirente che la società scambiata devono essere entrambe società od enti soggetti all’IRPEG, residenti nel territorio dello Stato, mentre per quanto riguarda i soggetti scambianti non è necessario che essi abbiano la qualifica di imprenditori, indipendentemente dalla loro natura giuridica”.
Con particolare riferimento alla società scambiata, sempre la predetta Circolare 320 del 1997 chiarisce che: “Nessuna limitazione invece si pone in ordine alla natura della società scambiata, che può essere, pertanto, sia azionaria che non azionaria. Infatti, con riguardo alla società scambiata, il requisito richiesto dalla norma in esame è solo quello che essa rientri in uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 87 del TUIR”.
In altri termini, il regime di cui all’art. 177 co. 1 del TUIR risulta applicabile nel caso in cui un soggetto ponga in essere la permuta di una partecipazione in una società di capitali con una società per azioni, la quale consegna in cambio proprie azioni.
Per completezza si rappresenta che il D. Lgs. n. 358 del 1997 è stato abrogato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 anche se la disciplina ivi prevista è stata sostanzialmente riprodotta ed ampliata ad opera del successivo D. Lgs. n. 247 del 18 novembre 2005 (c.d. “decreto correttivo IRES”).
La relazione illustrativa al D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, inoltre, aveva definito l’ampliamento dei soggetti interessati ai conferenti non esercenti attività d’impresa. Tale estensione era finalizzata a colmare le divergenze esistenti tra la normativa italiana e la normativa comunitaria prevista dalla Direttiva 90/434/CEE, come modificata dalla Direttiva 2005/19/CEE recepita dall’Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 199.
La portata di tali modifiche era stata successivamente confermata dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 che aveva ad oggetto lo scambio di partecipazioni mediante conferimento disciplinato dall’articolo 177, comma 2 del TUIR.
La risoluzione 43 del 2017, inoltre, precisa che non risulta altresì applicabile al caso prospettato la disciplina prevista dell’articolo 178 del TUIR, rubricato “Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi”, ove viene espressamente stabilito che la società conferitaria e la società scambiata devono essere residenti in Stati membri diversi.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’operazione, per come è stata prospettata dal contribuente, dovrà essere assoggettata al regime di tassazione ordinario previsto dall’articolo 9 del TUIR.