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Circolare 21/E del 17 luglio 2020: conferme e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime dei pensionati esteri che si trasferiscono in Italia

Circolare 21/E del 17 luglio 2020: conferme e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime dei pensionati esteri che si trasferiscono in Italia
Ad integrazione del provvedimento del 31 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la Circolare 21/E del 17 luglio scorso circa il regime ex art. 24ter del TUIR noto anche come regime della “flat tax dei pensionati esteri”.

Nella prima parte della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ribadisce e conferma la ratio della norma, i presupposti soggettivi ed oggettivi, nonché il funzionamento dell’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera.

Tra i passaggi degni di nota della Circolare, al paragrafo n.1 (Ambito soggettivo di applicazione) l’Agenzia ribadisce che:  “ (…) è necessario l’effettivo trasferimento della persona in Italia”. Tale conferma esplicita, sicuramente volta a scoraggiare possibili trasferimenti fittizi di residenza, potrebbe suggerire la predisposizione anche di un sistema di controllo adeguato che permetta all’Agenzia di verificare il reale trasferimento del contribuente, con la collaborazione del Comune presso il quale il contribuente ha stabilito la propria residenza anagrafica.

Al paragrafo n.3 (Esercizio ed efficacia dell’opzione) l’Agenzia chiarisce che: “l’opzione è valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia se esercitata con la dichiarazione tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario” e versando le sanzioni ivi previste (riferimento alla sanzione amministrativa  fissa di euro 250 prevista per la presentazioni delle dichiarazioni tardive). Pertanto, i soggetti che hanno trasferito la propria residenza in Italia nel 2019, potranno presentare la dichiarazione dei redditi personale indicando l’intenzione di avvalersi del regime in commento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, fissata per il 30 novembre prossimo.

Altro chiarimento rilevante è quello illustrato nel paragrafo n.5 (Effetti dell’opzione) dove l’Agenzia illustra l’esempio di un soggetto che, trasferitosi fiscalmente in Italia, ma prima di aver presentato la dichiarazione dei redditi con la quale confermare l’esercizio dell’opzione, percepisca dividendi di fonte estera. In siffatta ipotesi, l’intermediario residente che intercetta il flusso sarebbe costretto ad applicare l’apposita ritenuta a titolo d’imposta (26%). Ebbene, onde evitare un evidente fenomeno di doppia imposizione, l’Agenzia conferma la possibilità di portare tali ritenute in compensazione ovvero, se del caso, chiederle a rimborso presentando apposita istanza; l’Agenzia esclude però che tali ritenute possano essere compensate con l’imposta sostitutiva propria del regime del 24ter (imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera), neppure, ribadisce, se riguardanti i medesimi flussi reddituali.

Va sa sé che, nel caso concreto, molti contribuenti che accedono al regime ex art. 24ter, possono ragionevolmente non maturare mai redditi di fonte italiana, non generando, di conseguenza alcuna imposta italiana ad eccezione proprio dell’imposta sostitutiva del 7% (sui redditi di fonte estera); ne deriva pertanto che, in molti casi, l’unica alternativa possibile per l’eliminazione della doppia imposizione eventualmente subita nei primi mesi di residenza in Italia, sarà presentare apposita istanza di rimborso, con le relative tempistiche di risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate competente.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate rinnovano l’importanza di pianificare adeguatamente l’intera procedura di immigration in Italia del cliente, avendo cura di analizzare non solo la presenza dei presupposti di accesso al regime in commento, ma monitorando anche gli eventuali flussi di fonte estera di cui il cliente potrebbe beneficiare a trasferimento avvenuto. Circa il rischio di doppia imposizione dei redditi di fonte estera si segnala la recente risposta 178/2020 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto gli obblighi di sostituto d’imposta di compagnia assicurativa estera nei confronti dei contribuenti che abbiamo optato per il regime dei c.d “neo-residenti” in Italia ex art. 24bis del TUIR.

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