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Circolare Collegato alla Finanziaria 2018

Circolare Collegato alla Finanziaria 2018

Premessa

Recentemente sulla G.U. 5.12.2017, n. 284 è stata pubblicata la Legge n. 172/2017, di conversione del DL n. 148/2017, contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, in vigore dal 6.12.2017.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto: di seguito si riepilogano quelle più importanti.

  • ROTTAMAZIONE DEI RUOLI – Art. 1, commi da 1 a 10-quater

DIFFERIMENTO SCADENZA RATE

In sede di conversione, relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, introdotta dall’art. 6, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017, sono stati prorogati al 7.12.2017 (in precedenza 30.11.2017) i termini di pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre.

Pertanto, in caso di mancato pagamento delle rate entro le predette scadenze, non si determina l’inefficacia della definizione purché il relativo versamento sia stato effettuato entro il 7.12.

È inoltre posticipato al mese di luglio 2018 il termine di pagamento della rata in scadenza ad aprile 2018.

(RI)AMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE

La possibilità di definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016:

  1. è confermata per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata. Si rammenta infatti che, come stabilito dal comma 8 dell’art. 6, il beneficio spetta(va) anche ai soggetti che avevano pagato parzialmente le somme dovute a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, fossero stati effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016. In tal caso:
  • l’Agente della riscossione comunica al debitore entro il 30.6.2018 (in precedenza 31.3.2018) l’importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate;
  • il versamento delle rate scadute e non pagate va effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2018 (in precedenza 31.5.2018). In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina “l’improcedibilità dell’istanza”;
  1. E’ stata introdotta, in sede di conversione, per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione.

Relativamente alle due fattispecie sopra evidenziate:

  • l’istanza di adesione va presentata entro il 15.5.2018 (in precedenza 31.12.2017 per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016) utilizzando l’apposito modello aggiornato già disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • l’Agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30.9.2018 (in precedenza 31.7.2018 per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016), quanto dovuto ai fini della definizione, le relative rate e il giorno / mese di scadenza di ciascuna di esse;
  • il versamento delle somme:
  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio / rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento;

va effettuato in 3 rate, come segue.

Anno Scadenza rate Rata
2018 Ottobre, novembre 40% ciascuna
2019 Febbraio 20%

A seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute per la definizione:

  • è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere a tale data;
  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’istanza;
  • l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Alle predette nuove disposizioni non è applicabile la proroga di 1 anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI BIS

È confermata l’estensione dell’ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione presentando l’istanza entro il 15.5.2018 utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un massimo di 5 rate consecutive di pari importo alle seguenti scadenze.

Anno Scadenza rate Rata
2018 Luglio, settembre, ottobre, novembre 20% ciascuna
2019 Febbraio 20%

L’Agente della riscossione:

  • entro il 31.3.2018 comunica al debitore con posta ordinaria i carichi affidati dall’1.1 al 30.9.2017 per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
  • entro il 30.6.2018 comunica al debitore l’importo delle somme dovute ai fini della definizione, le relative rate e il giorno / mese di scadenza di ciascuna di esse.

È infine previsto che:

  • a seguito della presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute per la definizione:
  • è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere a tale data;
  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’istanza;
  • l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
  • la definizione è ammessa ancorché non siano effettuati i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Alle predette nuove disposizioni non è applicabile la proroga di 1 anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Si segnala che le modifiche apportate dalla legge di conversione relativamente alla (ri)ammissione alla definizione per i ruoli 2000 – 2016 e alla definizione 2017 “si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni …. vigenti alla data di entrata in vigore del …. decreto”, ossia al 16/10/2017.

  • DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ENTI LOCALI – Art. 1, comma 11-quater

In sede di conversione, l’estensione della definizione agevolata è prevista anche relativamente alle somme riferite ad entrate, anche tributarie, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate entro il 16.10.2017 da parte dell’Ente / Concessionario incaricato della riscossione.

In particolare, entro il 4.2.2018 (60 giorni dell’entrata in vigore della legge di conversione), i predetti soggetti possono prevedere “l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”, stabilendo:

  • il numero di rate e la relativa scadenza, non oltre il 30.9.2018;
  • le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini di presentazione dell’istanza, nella quale dovranno essere indicati il numero di rate nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, con l’assunzione dell’impegno alla relativa rinuncia;
  • il termine di trasmissione al debitore, da parte dell’Ente / Concessionario incaricato della riscossione, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o singola rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione /decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

Il beneficio in esame non può essere richiesto per le medesime somme per le quali è esclusa la definizione agevolata dei ruoli (recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, ecc.).

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione dell’istanza di definizione sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa.

  • NOVITÀ SPESOMETRO – Art. 1-ter

In sede di conversione è stata disposta la non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000 / € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre) per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.2.2018.

È stata prevista altresì la possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale comunicando:

  • la partita IVA dei soggetti coinvolti nell’operazione / codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

È stata altresì “ripristinata” la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. “documento riepilogativo” per le fatture emesse / ricevute di importo inferiore a € 300 registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96. In tal caso i dati da trasmettere comprendono almeno:

  • la partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
  • la partita IVA dell’acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
  • la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.

È infine disposto:

  • l’esonero per le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
  • l’esonero dalla comunicazione in capo ai produttori agricoli situati nelle zone montane di cui all’art. 9, DPR n. 601/73 con un volume d’affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli.

SANZIONI E INVIO TRAMITE SDI

In sede di conversione è previsto che per i soggetti che inviano i dati delle fatture emesse / ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), in caso di omessa / errata trasmissione dei dati è applicabile la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (€ 2 per ogni fattura, entro il limite di € 1.000 per ciascun trimestre) anziché quella di cui al comma 1 del citato art. 11 (da € 250 a € 2.000).

La sanzione è ridotta alla metà (limite di € 500) se la trasmissione (o l’invio corretto dei dati) è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

  • AMPLIAMENTO SPLIT PAYMENT – Art. 3

È confermato, con la modifica del comma 1-bis dell’art. 17-ter, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.1.2018, che lo split payment, oltre che nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, è applicabile anche alle operazioni effettuate con i seguenti soggetti:

  1. Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  2. Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  3. società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  4. società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
  5. società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d);
  6. società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA.
  • BONUS PUBBLICITÀ – Art. 4

In sede di conversione è stata estesa la platea dei beneficiari del credito d’imposta c.d. “bonus pubblicità” agli enti non commerciali.

È altresì disposto che dal 2018 tra gli investimenti ammissibili al credito d’imposta rientrano anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa anche online (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).

È confermato che il credito in esame è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo 24.6 – 31.12.2017, a condizione che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24.6 – 31.12.2016.

  • STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Art. 5

È confermato che a seguito della modifica della lett. a) dell’art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà all’11,14% dal 2018 e al 12% dal 2019.

Resta confermato l’aumento dell’aliquota del 22% nelle misure stabilite dal DL n. 50/2017 e pertanto la stessa passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

Merita evidenziare che nell’ambito della Finanziaria 2018, in corso di approvazione, è prevista la completa neutralizzazione della clausola di salvaguardia e pertanto nel 2018 “non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA”.

  • LIBERALITÀ ONLUS / APS – Art. 5-ter

In sede di conversione è modificato l’art. 99, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che ha disposto l’eliminazione dall’art. 14, comma 1, DL n. 35/2005 delle ONLUS e APS quali soggetti beneficiari delle liberalità in denaro / natura effettuate da persone fisiche / società di capitali per le quali è riconosciuta la deducibilità, nel limite del 10% del reddito dichiarato, fino a € 700.000 annui.

In particolare la soppressione di tale riferimento opera a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (generalmente, 2018).

Di conseguenza, la deducibilità resta riconosciuta per le liberalità effettuate entro il 31.12.2017 a favore di ONLUS e APS.

  • ACQUISTI ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI – Art. 5-quinquies

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR è introdotta la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, DM 8.6.2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Tale disposizione è applicabile limitatamente al 2017 e 2018.

  • DECORRENZA DISPOSIZIONI CODICE TERZO SETTORE – Art. 5-sexies

In sede di conversione, con una norma di natura interpretativa è stabilito che le previsioni di cui all’art. 104, D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) relative alla decorrenza delle novità, sono applicabili anche alle disposizioni in materia fiscale contenenti modifiche o abrogazioni di previgenti disposizioni.

Di conseguenza, fino al 31.12.2017 rimangono applicabili:

  • le disposizioni che prevedono la deducibilità delle liberalità effettuate a favore di ONLUS e APS, di cui all’art. 99, comma 3;
  • la legge sul volontariato (Legge n. 266/91) e la disciplina delle APS (Legge n. 383/2000);
  • gli artt. 2, 3, 4 e 5, Legge n. 438/98 contenenti modifiche alla disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale;
  • il regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione / erogazione dei contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e ONLUS (DM n. 177/2010);
  • il DM 8.10.97 contenente le “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”;
  • l’art. 100, comma 2, lett. l), TUIR, relativo ad erogazioni liberali nei confronti di ONLUS e APS;
  • l’art. 15, comma 1, lett. i-quater), TUIR, relativo alle erogazioni liberali nei confronti di APS;
  • l’art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR, che prevede la detraibilità dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a € 1.291,14.
  • REGOLARIZZAZIONE SOMME / ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO – Art. 5-septies

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all’estero al 6.12.2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione) derivanti da redditi di lavoro dipendente / autonomo prodotti all’estero.

La medesima possibilità è applicabile anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

La procedura in esame può essere utilizzata dai contribuenti:

  • fiscalmente residenti in Italia ovvero dai relativi eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato l’attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi;
  • che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).

Ai fini della regolarizzazione è richiesto:

  • il versamento, entro il 30.9.2018, in unica soluzione e senza possibilità di compensazione, del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Il versamento può essere effettuato in 3 rate mensili di pari importo (la prima rata va versata entro il 30.9.2018);
  • la presentazione dell’istanza di regolarizzazione entro il 31.7.2018.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento in unica soluzione ovvero dell’ultima rata.

È previsto inoltre che i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall’1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020 limitatamente alle somme ed attività oggetto di regolarizzazione.

La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria ai sensi della Legge n. 186/2014 e del DL n. 153/2015. In ogni caso “non si dà luogo al rimborso delle somme già versate”.

Con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle novità sopra esaminate.

  • RIENTRO LAVORATORI – Art. 8-bis

Come noto, in base all’art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 147/2015 è previsto che i cittadini UE:

  • in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Stato d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente / lavoro autonomo / d’impresa fuori da tale Stato e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengono assunti / avviano un’attività d’impresa / lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall’assunzione / dall’avvio dell’attività;
  • che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Stato d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori da tale Stato e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea / specializzazione post lauream, i quali vengono assunti / avviano un’attività d’impresa / lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall’assunzione / dall’avvio dell’attività;

trasferiti in Italia entro il 31.12.2015 possono applicare (per il biennio 2016-2017) il regime di cui alla Legge n. 238/2010 in base alla quale i redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo / d’impresa concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella seguente misura ridotta:

  • 20% per le lavoratrici;
  • 30% per i lavoratori.

In alternativa tali soggetti possono optare (per il periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento e per i 4 successivi, ossia dal 2016 al 2020), ai sensi del secondo periodo del comma 4 del citato art. 16, per l’agevolazioneprevista dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente / autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%.

Tale misura è applicabile:

  • a decorrere dal 2017 (fino al 2016 la concorrenza al reddito era fissata al 70%);
  • dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l’opzione prevista per i lavoratori impatriati di cui al comma 4 del citato art. 16.

In sede di conversione è disposto che l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti trasferiti entro il 31.12.2015 ha effetto limitatamente al quadriennio 2017-2020 e non anche per il 2016, per il quale è applicabile la disposizione di cui alla citata Legge n. 238/2010 (i redditi da lavoro dipendente / autonomo hanno concorso alla formazione della base imponibile IRPEF non nella misura del 70% ma nella misura del 20% – 30%).

Con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno “stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l’anno 2016”.

  • UTILIZZO FIRMA DIGITALE – Art. 11-bis

In sede di conversione è stato aggiunto il comma 1-ter all’art. 36, DL n. 112/2008 per estendere la facoltà di utilizzare la firma digitale alla sottoscrizione di:

  • atti in materia di impresa familiare di cui all’art. 230-bis, C.c.;
  • atti previsti dagli artt. da 2498 a 2506, C.c. in materia di trasformazione, fusione e scissione;
  • contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà / godimento delle imprese soggette a registrazione di cui all’art. 2556, C.c..
  • REGISTRI IVA ELETTRONICI – Art. 19-octies, comma 6

Come noto, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 7, DL n. 357/94, “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei … dei dati relativi all’esercizio per il quale i termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.

In sede di conversione, con l’aggiunta del comma 4-quater al citato art. 7, è disposto che, in deroga a quanto sopra, è considerata regolare la tenuta dei (soli) registri IVA di cui agli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72 (fatture emesse / acquisti) in formato elettronicoin difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.

  • ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA AVVOCATI – Art. 19-novies

Con la modifica dell’art. 12, comma 2, Legge n. 247/2012 è previsto che gli avvocati / associazioni / STP devono stipulare polizze a copertura degli infortuni derivanti “ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale” (in precedenza tale copertura era necessaria anche per l’avvocato / associazione / STP).

  • EQUO COMPENSO AVVOCATI – Art. 19-quaterdecies

In sede di conversione, con l’aggiunta dell’art. 13-bis alla Legge n. 247/2012, sono introdotte disposizioni dirette a garantire all’avvocato un equo compenso nei rapporti professionali regolati da convenzioni con banche / assicurazioni nonché imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.

Il compenso dell’avvocato è considerato equo quando “risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale”, tenuto conto dei parametri stabiliti con apposito Regolamento.

È inoltre disposto che il diritto all’equo compenso è esteso anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano i professionisti, iscritti o meno agli Ordini e Collegi, i cui parametri sono definiti dai Decreti Ministeriali ex art. 9, DL n. 1/2012.

La Pubblica amministrazione “garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti” dal 7.12.2017.

  • CANONI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE – Art. 20, comma 8-bis

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR, è prevista l’estensione della detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede residenti in zone montane o disagiate iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 50 kmda quello di residenza. Resta confermata la detrazione anche per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza, non rilevando più il fatto che l’Università sia situata in una Provincia diversa.

La detrazione è concessa limitatamente al 2017 e 2018.

  • Alberto Gironda
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