Il Dlgs. n. 219/2023, infatti, ha introdotto nello statuto del contribuente l’art. 6-bis rubricato “principio del contraddittorio”, in forza del quale “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”. Sono esclusi dal contraddittorio preventivo, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Il contraddittorio preventivo può altresì essere escluso quando sussiste un “fondato pericolo per la riscossione”.
Salvo le esclusioni elencate, l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente lo schema di atto assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere al fascicolo ed estrarre copia. Se la scadenza del termine assegnato al contribuente è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo oppure se fra la scadenza del termine assegnato e il termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale termine è posticipato al 120esimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del diritto al contraddittorio.
L’atto adottato dall’Agenzia delle Entrate all’esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni mosse dal contribuente e deve contenere la motivazione delle ragioni ostative all’accoglimento delle osservazioni presentate dal contribuente. L’atto non può essere adottato prima della scadenza del predetto termine per le controdeduzioni, pena l’annullabilità dello stesso.
Con il Dlgs. n. 13/2024, il legislatore della riforma ha reso coerente la procedura di accertamento con adesione con il citato del principio del contraddittorio generalizzato, disponendo che per tutti gli atti per cui opera il contraddittorio preventivo emessi dal 30 aprile 2024, lo schema di provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate dovrà contenere anche l’invito alla presentazione della domanda di adesione.
Per gli atti per cui opera il principio del contraddittorio preventivo, quindi, lo schema di provvedimento da comunicare al Contribuente adottato dall’Agenzia delle entrate dovrà contenere:
Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza della notifica dell’atto impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni.
Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato istanza di adesione, può comunque presentare la richiesta al momento di ricezione dell’atto impositivo, entro i 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento.
Qualora l’atto impositivo non sia soggetto all’obbligo di contraddittorio – per esempio perché emesso a seguito di controlli automatizzati – l’atto di accertamento notificato al contribuente dovrà ugualmente contenere l’invito a presentare istanza di adesione entro i termini per la presentazione del ricorso.
La novella si applica per gli “atti emessi dal 30 aprile 2024”, ragion per cui solo gli atti impositivi “firmati e protocollati” dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile e gli “schemi d’atto/provvedimento”, anch’essi firmati e protocollati (rectius emessi) dall’Agenzia a far data dal 30 aprile 2024, dovrebbero essere oggetto delle nuove disposizioni.