Il giudizio, in estrema sintesi, riguardava l’applicazione della norma in questione in relazione ad una operazione di conferimento di rami d’azienda nella parte in cui dispone che nell’applicare l’imposta di registro «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, “prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”».
Bisogna ricordare che l’articolo 20 del DPR 131/1986 è stato modificato sia dalla Legge di Bilancio del 2018 che del 2019, e che quest’ultima ha stabilito che la modifica intervenuta l’anno precedente costituisse un’interpretazione autentica del citato articolo 20, ovvero di portata retroattiva.
La pronuncia assume notevole importanza in quanto potrebbe incidere a favore del contribuente sui numerosi contenziosi in corso, qualora la riqualificazione dell’atto da parte dell’Amministrazione Finanziaria fosse basta su elementi extratestuali e/o ad ulteriori atti collegati.
Il nostro team di Contenzioso Tributario è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari a chi fosse interessato.