Nello specifico, l’art. 23 del citato DDL prevede le seguenti modifiche:
– l’aumento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) dallo 0,76% allo 1,06% per i beni immobili all’estero ovunque posseduti:
– l’amento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dal 2 per mille al 4 per mille sul valore dei prodotti finanziari detenuti in Paesi “black list”.
L’IVIE è dovuta dai contribuenti residenti in Italia (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate) proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili detenuti all’estero. L’innalzamento dell’aliquota sugli immobili esteri, come chiarito nella relazione Illustrativa, ha il fine di equiparare l’imposta all’aliquota massima prevista per l’IMU per gli immobili a disposizione in Italia, tenuto conto che i comuni italiani di maggiore dimensione applicano l’aliquota massima.
L’incremento dell’aliquota IVIE, in estrema sintesi, avrà un impatto rilevante soprattutto con riguardo ai beni immobili situati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Infatti, con riferimento agli immobili situati in Paesi UE o SEE, l’IVIE si applica sul valore catastale del bene, mentre per gli immobili situati nei Paesi ExtraUE e non SEE, la base imponibile è costituita dal costo di acquisto dell’immobile, o in mancanza, dal suo valore di mercato. L’aumento dell’aliquota dallo 0,76% al 1,06%, dunque, inciderà in misura maggiore, ad esempio, nei confronti di quanti sono titolari di immobili localizzati nel Regno Unito, dal momento che già a seguito della Brexit l’IVIE non può più essere applicata sul valore dell’immobile calcolato ai fini della Council tax.
L’IVAFE, di contro, è un’imposta patrimoniale, attualmente applicata nella misura dello 0,2 per mille che si applica sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero dai residenti in Italia. Con riferimento a tale imposta, si evidenzia che, il DDL della legge di bilancio incide solamente sulle attività finanziarie detenute nei Paesi black list. In particolare, per i prodotti finanziari detenuti nei paradisi fiscali, l’attuale aliquota raddoppia passando al 0,4 per mille. A tal proposito, si rammenta che dal 2024 tra i Paesi Black list, non figurerà più la Svizzera e, pertanto, la tassazione dei prodotti finanziari ivi detenuti non dovrebbe subire modifiche.
L’incremento dell’aliquota IVIE e IVAFE naturalmente, non avrà alcun impatto per quanti beneficiano del c.d. “regime dei neo residenti”, di cui all’art. 24-bis del Tuir. Tali soggetti infatti sono esonerati dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante attività ed investimenti esteri, nonché dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero e dall’imposta sui prodotti finanziari esteri.