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Donazione di quote con riserva di usufrutto ed art. 3 comma 4 ter TUS: il controllo di diritto deve essere effettivo

Donazione di quote con riserva di usufrutto ed art. 3 comma 4 ter TUS: il controllo di diritto deve essere effettivo
Con le ordinanze n. 6614 e n. 6616 del 19 marzo 2026, la Corte di Cassazione – pronunciandosi sull’applicazione del previgente art. 3 comma 4 ter TUS – ha chiarito che la donazione della nuda proprietà di partecipazioni sociali non può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione quando il donante, in qualità di usufruttuario, conservi il diritto di voto su decisioni fondamentali dell’assemblea ordinaria, quali quelle relative alla destinazione e alla ripartizione degli utili. In tali ipotesi, infatti, pur trasferendosi una partecipazione astrattamente idonea ad integrare il controllo, il donatario non consegue un controllo pieno e sostanziale ai sensi dell’art. 2359 co1 n. 1 c.c., poiché resta privo della possibilità di incidere su deliberazioni che possono influire in modo rilevante sulla gestione della società, sul suo equilibrio economico-finanziario e sui rapporti tra soci e organi sociali.  

Il caso esaminato riguardava la donazione della nuda proprietà del 95% di una S.R.L. dal padre ai figli, in comunione tra loro, con riserva di usufrutto in capo al donante. Nell’atto di donazione, tuttavia, veniva previsto che il diritto agli utili e il diritto di voto sulle deliberazioni relative alla loro ripartizione restassero in capo al donante-usufruttuario. Ai nudi proprietari era, invece, attribuito il diritto di voto su tutte le altre deliberazioni. Nell’atto di donazione, i donatari richiedevano l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione ex art. 3 comma 4 ter TUS dichiarando espressamente di impegnarsi a mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni. L’Agenzia delle Entrate, contestando la mancanza del trasferimento del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, co 1 n. 1, c.c., aveva quindi liquidato l’imposta in misura ordinaria. 

Nelle ordinanze in commento, la Cassazione accoglie la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il controllo rilevante ai fini dell’art. 3 comma 4 ter TUS è solo il controllo di diritto maggioritario, che presuppone in capo al donatario il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinaria nel loro complesso.   Non è, invece, sufficiente un potere di voto limitato ad alcune deliberazioni.  

Nel caso di specie, proprio perché la delibera di distribuzione degli utili incide in modo rilevante sulla gestione e organizzazione della società, non poteva ritenersi che, per effetto della donazione, i donatari avessero acquisito il controllo di diritto della società donata in assenza del relativo potere di voto anche sulla destinazione degli utili, rimasto all’usufruttuario. La Corte sottolinea, infatti, che il controllo di diritto richiede la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e, quindi, il potere di incidere sulle deliberazioni ordinarie e non solo su una parte di esse.  

La pronuncia parrebbe porsi in linea con la risposta n. 271/2025 dell’Agenzia delle Entrate, resa però con riferimento alla versione vigente dell’art. 3, comma 4-ter, TUS, come modificato dal d.lgs. 139/2024, pur precisandone al tempo stesso il perimetro applicativo. In tale occasione, l’Amministrazione Finanziaria aveva ritenuto applicabile l’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’art. 3 comma 4 ter TUS in relazione alla donazione della nuda proprietà di una quota di maggioranza, con riserva di usufrutto in capo al donante, quando l’operazione era accompagnata da un’apposita convenzione idonea ad attribuire ai nudi proprietari-donatari la maggioranza dei diritti di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. L’Agenzia delle Entrate aveva, inoltre, ritenuto non ostativo all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione la circostanza che alcuni diritti particolari venissero statutariamente riservati alla donante, sul presupposto che tali prerogative non fossero tali da incidere sul controllo di diritto trasferito ai figli, i quali conservavano la maggioranza dei diritti di vota in assemblea ordinaria e il potere di influire sull’attività sociale.  Diversamente, nel caso deciso dalla Cassazione, il diritto trattenuto dall’usufruttuario riguardava una materia essenziale della competenza assembleare ordinaria e risultava quindi incompatibile con il trasferimento di un controllo effettivo. 

Le ordinanze in commento evidenziano, dunque, che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS richiede il trasferimento di un controllo non solo formale, ma effettivo. Ne consegue che eventuali diritti riservati al donante sono compatibili con il beneficio solo se non incidono su deliberazioni essenziali dell’assemblea ordinaria e non comprimono il potere di governo trasferito al donatario. 

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