Home / Focus Alert /

DPCM 26 Aprile 2020 – Primi interventi per il riavvio delle attività produttive

DPCM 26 Aprile 2020 – Primi interventi per il riavvio delle attività produttive
Con la firma del nuovo DPCM del 26 aprile 2020, dal 4 maggio sono state riavviate le attività legate alla manifattura, costruzioni, commercio all’ingrosso funzionale, tessile, moda, automotive, vetro, industria estrattiva, fabbricazione di mobili.

La ripresa delle attività, quindi, non è limitata ai soli settori coperti dalla disciplina del golden power e riguarda tutte “quelle attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni” nonché “quelle attività nel settore delle costruzioni”, cruciali per l’economia nazionale.

Quindi, non più attività subordinate all’autorizzazione della Prefettura competente (ovviamente, qualora siano rientranti nella lista di cui all’allegato 3, del DPCM 26 aprile 2020), ma la ripresa è subordinata al rispetto dei protocolli di sicurezza già siglati (da ultimo, quello del 24 aprile 2020).

Principali attività ricomprese nella riapertura dal 4 maggio 2020 (Allegato 3 al DPCM)
  • Coltivazioni agricole, caccia, pesca e silvicoltura
  • Attività estrattive e relative attività di supporto
  • Industrie alimentari
  • Industrie tessili, fabbricazione e confezionamento di abbigliamento, pellami e pellicce
  • Industrie del legno, della carta e fabbricazione di mobili
  • Fabbricazione di prodotti chimici, plastici e dei metalli
  • Metallurgia
  • Fabbricazione di apparecchi elettronici, computer e attività strumentali (anche manutenzione)
  • Settore automotive (dalla fabbricazione dei veicoli alla relativa componentistica, escluso quello di vendita al dettaglio dei veicoli)
  • Forniture di materie (gas, energia elettrica, etc.)
  • Edilizia privata e pubblica – ingegneria civile
  • Commercio all’ingrosso
  • Trasporti terrestri, marittimi e aerei
  • Magazzinaggio e relative attività di supporto
  • Produzioni di software e servizi informatici
  • Attività finanziarie, assicurative e immobiliari
  • Settore degli studi professionali
  • Attività di pulizia e disinfestazione
  • Attività pubblicitarie, ricerche di mercato e selezione del personale

La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo nel rispetto delle condizioni minime previste dal Protocollo, che assicurino ai lavoratori degli adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo o l’assenza degli adeguati livelli di protezione e sicurezza determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’obiettivo del Protocollo è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Queste le principali misure da adottare in azienda (nel dettaglio, vedasi il Protocollo di sicurezza, di cui all’Allegato 6 del DPCM):

Comunicazione
  • Attività comunicativa (affissione di cartelli, dépliant, invio di mail, ) all’interno dei locali di lavoro riguardante le principali disposizioni di restrizione delle Autorità, tra cui:
    • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, informando il medico di famiglia o l’autorità sanitaria
    • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi o contatto con persone positive)
    • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
    • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa.
Modalità di ingresso in azienda
  • Possibilità per il datore di eseguire controlli sulla temperatura corporea del dipendente (il tutto, nel rispetto della normativa privacy e, quindi, fornendo le informative sul trattamento dei dati, garantendo la non conservazione/registrazione del dato), non consentendo l’accesso a coloro che risultino avere una temperatura corporea superiore a 37,5°
  • l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al COVID 19 dovrà essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Accesso di fornitori esterni
  • Individuazione di procedure di ingresso, transito ed uscita dei fornitori esterni, finalizzate a limitare i contatti con il personale interno
  • limitazione dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei visitatori e, laddove necessario, da eseguirsi nel rispetto delle regole di comportamento previste dal datore di lavoro
  • le regole e le misure adottate dall’azienda devono essere applicabili e, quindi, rispettate anche dalle aziende appaltatrici presso i luoghi di lavoro.
Pulizia e sanificazione
  • Garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti gli ambienti di lavoro
  • in caso di presenza di una persona risultata positiva al COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia, sanificazione e ventilazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute.
Precauzioni igieniche personali
  • È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine, l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti
  • i detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori in punti facilmente individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
  • L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è legata alla disponibilità in commercio
  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità
  • in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.

 

Gestione degli spazi comuni
  • L’accesso agli spazi comuni (comprese le mense aziendali, aree fumatori, spogliatoi, ) è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano
  • va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera.
Organizzazione aziendale
  • Possibilità per le imprese, durante il periodo di emergenza, di:
    • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working
    • procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
    • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti
    • utilizzare lo smart working laddove possibile
    • utilizzare gli ammortizzatori sociali e, laddove non sufficienti, periodi di ferie arretrati
    • annullare le trasferte già concordate
  • Evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e per il rientro a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Sono da incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Gestione delle entrate e delle uscite dei dipendenti
  • sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
  • ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dai locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni
  • gli spostamenti all’interno dei locali aziendali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni di sicurezza
  • non sono consentite le riunioni, ma sono favorite le riunioni in audio-video conferenza. Laddove necessarie e urgenti, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
  • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni, anche di formazione che non siano eseguibili da remoto
  • il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo.
Gestione di un soggetto sintomatico
  • il soggetto sintomatico deve immediatamente dichiararsi all’ufficio del personale
  • sarà necessario il suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali e l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti
  • Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
Sorveglianza sanitaria
  • la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta
  • va proseguita l’informazione e la formazione ai lavoratori da parte del medico competente per evitare la diffusione del contagio.
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
  • è costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS
  • in alternativa, potrà essere istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali
  • potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Seppur l’applicazione del protocollo delle misure di sicurezza sopra delineato appaia macchinosa, tutte le aziende devono comunque conformarsi a tali disposizioni, senza l’obbligo di effettuare particolari comunicazioni ovvero senza sottoporsi a controlli preventivi.

Tuttavia, ciascuna impresa ha la facoltà di integrare le misure previste dal Protocollo di sicurezza, ma solo in un’ottica di rafforzamento a tutela dei lavoratori (ovviamente senza prevedere limitazioni rispetto al protocollo nazionale), anche sentite le rappresentanze sindacali.

Viene lasciata, quindi, ampia discrezionalità nell’adozione di misure migliorative.

Principali disposizioni in materia di spostamenti

Oltre alle disposizioni riguardanti la riapertura delle attività economiche, il nuovo DPCM prevede ulteriori interventi di parziale e graduale ripristino degli spostamenti, con alcune “zone d’ombra” e sempre con la possibilità di ciascuna Regione di adottare misure maggiormente restrittive a seconda della specifica situazione e comunque d’intesa con il Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la mobilità delle persone, sempre dal 4 maggio 2020, sarà possibile spostarsi da un comune all’altro entro la stessa regione per motivi di lavoro, salute o necessità e urgenza, tra cui “gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine”.

Dubbi circa il termine “congiunto”, che potrebbe non essere limitato alla ristretta cerchia parentale. Da un punto di vista giuridico, sarebbe agevole ricondurlo ai “parenti in linea retta ed affini” (tra cui il coniuge), fino ad un’estensione consentita dagli ultimi interventi legislativi in materia di unioni civili (quindi allargando la cerchia anche alle unioni civili o ai conviventi di fatto), parenti fino al sesto grado e affini fino al quarto. Più forzata l’inclusione (che proviene dagli ultimi chiarimenti del Governo) anche degli “affetti stabili”, che non trova supporto da specifiche disposizioni normative e rischia di essere oggetto di facili strumentalizzazioni.

Consentiti gli spostamenti tra una regione e l’altra solo per ragioni lavorative, di salute e altre necessità e urgenze. Possibile anche il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimane invece l’obbligo di restrizione in casa per chiunque abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre.

In ogni caso, rimane comunque fermo il divieto di assembramenti.

Regime delle riaperture

Riapertura di parchi e ville, sempre dal 4 maggio 2020, nel rispetto del divieto assoluto di assembramenti e della distanza interpersonale di un metro (per lo svolgimento di attività sportiva la distanza deve essere di 2 metri).

Sport e attività motorie consentite non solo più nei pressi della propria abitazione, ma sempre a livello individuale e nel rispetto della distanza di 2 metri per l’attività sportiva e di un metro per le altre.

Restano chiusi impianti sciistici, cinema, teatri, scuole di ballo, palestre, sale giochi e scommesse, discoteche e locali, scuole. Per musei, biblioteche, la data per la riapertura è prevista per il 18 maggio.

Le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate (per generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati) restano sospese (al momento, fino al 18 maggio). Ovunque dovrà comunque essere rispettata la distanza di un metro.

Per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, resta consentita solo la consegna a domicilio.

È consentito anche il breve transito o soggiorno in Italia (con provenienza dall’estero) per comprovate esigenze lavorative e per un massimo di 72 ore (con possibile proroga motivata di ulteriori 48 ore), purché si sia muniti di documenti di identità e autocertificazione.

Le suddette disposizioni possono essere oggetto di ulteriori restrizioni da parte di ciascuna Regione, a seconda delle specifiche esigenze.

 

 

Our Offices
Belluzzo International Partners è una boutique professionale multidisciplinare, internazionale e indipendente che eroga consulenza negli ambiti Wealth, Law, Tax, Finance.
A family business firm for business families