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Emergenza COVID-19 – in Svizzera supporto finanziario alle Imprese – Ordinanza 25 Marzo 2020

Emergenza COVID-19 – in Svizzera supporto finanziario alle Imprese – Ordinanza 25 Marzo 2020
Con l’ordinanza emanata il 25 marzo 2020, il Consiglio Federale Svizzero ha messo a disposizione delle aziende colpite dalle conseguenze della diffusione del Covid-19 la possibilità di beneficiare di finanziamenti ponte, agevolati e garantiti dalla Confederazione, per importi fino al 10% del proprio fatturato e fino a un massimo di 20 milioni di franchi.

Qui di seguito le due differenti tipologie di finanziamento:

Credito COVID-19

Importo fino ad un massimo di CHF 500.000
Garanzia 100% garantito dalla Confederazione Svizzera
Interessi pari allo 0%
Durata 60 mesi
Requisiti a) Imprese individuali o società con sede in Svizzera e costituite prima del 1 marzo 2020;
b) Imprese individuali o società per le quali non sono in corso procedure fallimentari, concordatarie o di liquidazione
c) dichiarazione di aver subito un pregiudizio economico relative al volume d’affari a causa dell’emergenza COVID-19
d) al momento della richiesta, l’impresa o la società non devono aver già ricevuto forme di finanziamento o di garanzia di liquidità derivanti dalle misure emergenziali previste per il settore dello sport e della cultura

È possibile presentare una sola richiesta per ciascuna entità giuridica, senza possibilità di ulteriori richieste anche in presenza delle condizioni di concessione del finanziamento circa il tetto massimo di importo erogabile.

 

Credito Plus COVID-19

Importo da un minimo di CHF 500.000 ad un massimo di CHF 20 milioni
Garanzia 85% garantito dalla Confederazione Svizzera; 15% garantito dalla banca erogante
Interessi pari al 0,5% annuo sull’85% del finanziamento garantito dalla Confederazione; sul restante 15% del finanziamento, gli interessi sono determinati dalla banca sulla base dei propri contratti e delle valutazioni di rischio finanziario
Durata 60 mesi
Requisiti le medesime previste per il Credito COVID-19 di cui alle lettere a), b), c), d)
e) il richiedente deve essere dotato di n. IDI
f) deve essere stata presentata richiesta per il Credito COVID-19 di cui sopra
g) finanziamento concesso solo sulla base dell’analisi del rischio effettuata dalla banca emittente

Entrambe le misure sono escluse per tutte le entità con un volume d’affari superiore a 500 milioni di franchi realizzato nel 2019 e qualora il finanziamento sia destinato a nuovi investimenti nelle immobilizzazioni (e quindi non riferibili a situazioni di emergenza COVID-19).

 

Per l’intera durata del finanziamento e della garanzia non è possibile:

  • distribuire dividendi, utili o restituire apporti di capitale
  • concessione di prestiti attivi o rifinanziamento di prestiti concessi sotto forma di prestiti attivi
  • restituzione di prestiti di gruppo
  • trasferimento di crediti garantiti dalle presenti misure ad una società del gruppo del richiedente (o direttamente o indirettamente collegata) avente sede all’estero.

La concessione di entrambi i tipi di finanziamento COVID-19 sarà evasa rapidamente, in pochi giorni attraverso il supporto della banca e con accredito diretto sul conto dell’entità richiedente.

 

Scarica documento in pdf

Scarica il Formulario per la richiesta alle Banche Svizzere

Consulta  QUI l’Elenco delle Banche Svizzere

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    COVID-19 in-Svizzera-supporto-finanziario-alle-Imprese-1
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    COVID-19-KREDIT_Art3_v13i_
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