Ai fini dell’applicabilità dell’esenzione, la citata norma prevede che debbano ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti:
Nell’interpello in questione, l’istante ha basato la propria richiesta all’Agenzia delle Entrate sul fatto che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge federale del 28 settembre 2018 (concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS), con decorrenza 1° gennaio 2020 è stato abrogato in Svizzera il favorevole regime fiscale delle società holding. In particolare è stata abrogata la norma di cui all’articolo 28, comma 2, della Legge Federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990, la quale prevedeva che le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l’imposta sull’utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2020 non è più in discussione l’esistenza, in capo alle società di capitali svizzere che detengono partecipazioni in società italiane, del requisito di ordinario assoggettamento a tassazione degli utili a livello federale, cantonale e comunale, senza beneficiare di regimi fiscali speciali.
A supporto della propria tesi, inoltre, l’istante ha richiamato due precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate con le quali, da un lato (Risoluzione 93 del 10 maggio 2007) era stato precisato che le società elvetiche che vogliono beneficiare del regime madre-figlia non devono godere – in applicazione di disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi – di particolari regimi agevolativi consistenti nell’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale); dall’altro (Risposta n.57 del 15 febbraio 2019) era stato dato parere positivo all’esenzione delle ritenute relativamente alla distribuzione di dividendi da parte di una società controllata italiana verso una holding svizzera che ha formalmente rinunciato alle agevolazioni fiscali previste dal sistema svizzero.
Concludendo, dall’ 1 gennaio 2020, a seguito dell’abolizione del regime fiscale svizzero delle “società holding”, una società di capitali italiana che distribuisca i propri dividendi alla società madre svizzera, anche essa società di capitali, la quale detenga una partecipazione non inferiore al 25% per almeno 2 anni nella società italiana, non applicherà alcuna ritenuta sui dividendi (sia relativi ad utili dell’ultimo esercizio sia a quelli di anni precedenti).
Inoltre è utile rammentare che anche in Svizzera vige un regime ordinario di participation exemption (cfr. art. 69 LIFD) che, similmente a quello previsto in Italia dall’art. 89 del TUIR, al fine di evitare la doppia tassazione internazionale, esenta pressoché totalmente da tassazione dall’imposta sugli utili dei dividendi percepiti dalla società svizzera a seguito della propria partecipazione (almeno pari al 10% del capitale sociale o degli utili/riserve, o con un valore venale di almeno 1mln di CHF) in un’altra società.