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Esenzione per gli accordi di separazione tra coniugi (Cass. 2111/2016)

Esenzione per gli accordi di separazione tra coniugi (Cass. 2111/2016)
La Corte di Cassazione, sezione Tributaria Civile, con la sentenza n. 2111/2016, è intervenuta sul tema dell’applicabilità dell’esenzione fiscale agli accordi patrimoniali per trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio ex art. 19 l. 74/1987, registrando un mutamento d’indirizzo legato, in particola modo, al mutato quadro normativo di riferimento che “ha fortemente valorizzato la centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale”.

In particolare, l’articolo 19 della Legge n. 74/1987 esenta da imposta di bollo, registro ed ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché i procedimenti esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni. La norma in commento è stata più volte oggetto di esame da parte dei giudici laddove sussistevano dubbi se tra gli atti compresi nell’esenzione potessero ricomprendersi anche quelli relativi alle cause di separazione.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 154/1999, ha evidenziato che il beneficio fiscale dell’esenzione si estende anche al giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, l’adempimento delle obbligazioni gravanti sui coniugi. Inoltre l’esenzione si applica agli accordi di natura patrimoniale riferibili non solo ai coniugi, ma anche ai figli qualora prevedano disposizioni negoziali in favore di essi.

Con la pronuncia in commento, quindi, si è definitivamente superata la distinzione “tra gli accordi di separazione propriamente detti dagli accordi stipulati in occasione della separazione, affermando che anche gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle condizioni di separazione. Pertanto, la ripresa a tassazione è giustificata soltanto per quegli accordi estranei al contenuto essenziale della separazione che trovano occasione d’inserimento nel relativo procedimento unicamente per il conseguimento di un indebito risparmio fiscale, mancando il rapporto di casualità necessaria con il procedimento di separazione medesimo.

Invero, a prescindere dal tipo e contenuto dell’accordo – di separazione o “in occasione di separazione” – è necessario, che questo sia volto, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.

I Giudici di Piazza Cavour ancorano il superamento del precedente indirizzo al mutato contesto normativo di riferimento ove, con la previsione del divorzio breve e della negoziazione assistita per la separazione consensuale e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, si attribuisce all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale.

La Suprema Corte ritiene che “”.

Dunque. ampliando il raggio di estensione dell’esenzione fiscale di cui all’articolo n. 19  L. 74/1987, la Suprema Corte ritiene che nel mutato contesto normativo di riferimento, debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, senza che abbia più ragione di esistere, ai fini dell’applicazione dell’esenzione de qua, la distinzione tra atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio e atti relativi al procedimento di separazione e divorzio.

L’amministrazione finanziaria, pertanto, nel procedere all’intimazione delle imposte dovute dovrà provare che l’accordo tra i coniugi sia privo di quel rapporto di casualità necessaria con il procedimento di separazione, avendo anzi quale unico obiettivo il conseguimento di un indebito risparmio fiscale.

  • Giovanna Mazza
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