I contribuenti non residenti, che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e non godano di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza, potranno beneficiare delle deduzioni e detrazioni fiscali in forma completa (non residenti Schumacker) analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti.
Questo è quanto prevede il comma 3-bis dell’articolo 24 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 attuato dal D.M. 21 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2015 n. 213.
Tali disposizioni applicate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 determinano la produzione dell’UNICO 2015 integrativo, andando così a modificare la modalità di calcolo dell’IRPEF che precedentemente prevedeva tre limitazioni:
Secondo i dettami dell’articolo 1 del D.M. n. 231 del 5 ottobre 2015, l’imposta sul reddito prodotto in Italia dai cittadini europei o residenti in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del D.P.R. 1986 n. 917.
Il D.M. precisa, inoltre, che il reddito complessivamente prodotto sia determinato sommando i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o in quello di produzione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi o in altre certificazioni fiscali. Non rilevano, invece, quali redditi prodotti all’estero quelli generati nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, che siano soggetti a tassazione concorrente in base alla convenzione contro le doppie imposizioni.
Il soggetto non residente al fine di beneficiare degli oneri deducibili, delle detrazioni dell’imposta lorda e delle detrazioni per carichi di famiglia, secondo l’articolo 2 del D.M., deve presentare al sostituto d’imposta italiano le attestazioni (articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973 N. 600) dalle quali emergano:
Nell’articolo 3 del decreto è contenuto un elenco non esaustivo dei documenti che devono essere conservati ed esibiti all’Agenzia dell’Entrate nelle loro attività di controllo.
I “non residenti Schumacker” potranno altresì optare, qualora ricorrano le condizioni, per il regime dei contribuenti dei minimi e per il nuovo regime forfettario introdotto dall’articolo 1 coma 54 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità).