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I non residenti Schumacker

I non residenti Schumacker

I contribuenti non residenti, che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e non godano di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza, potranno beneficiare delle deduzioni e detrazioni fiscali in forma completa (non residenti Schumacker) analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti.

Questo è quanto prevede il comma 3-bis dell’articolo 24 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 attuato dal D.M. 21 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2015 n. 213.

Tali disposizioni applicate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 determinano la produzione dell’UNICO 2015 integrativo, andando così a modificare la modalità di calcolo dell’IRPEF che precedentemente prevedeva tre limitazioni:

  • dal reddito complessivo erano deducibili solo alcuni oneri e, in particolare, quelli dall’articolo 10, comma 1, lettere a), g), h), i), e l).
  • dall’imposta lorda si applicavano le sole detrazioni previste dall’articoli 13, 16-bis e  quelle di cui all’ articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i).
  • non venivano previste le detrazioni per carichi di famiglia.

Secondo i dettami dell’articolo 1 del D.M. n. 231 del 5 ottobre 2015, l’imposta sul reddito prodotto in Italia dai cittadini europei o residenti in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del D.P.R. 1986 n. 917.

Il D.M. precisa, inoltre, che il reddito complessivamente prodotto sia determinato sommando i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o in quello di produzione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi o in altre certificazioni fiscali. Non rilevano, invece, quali redditi prodotti all’estero quelli generati nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, che siano soggetti a tassazione concorrente in base alla convenzione contro le doppie imposizioni.

Il soggetto non residente al fine di beneficiare degli oneri deducibili, delle detrazioni dell’imposta lorda e delle detrazioni per carichi di famiglia, secondo l’articolo 2 del D.M., deve presentare al sostituto d’imposta italiano le attestazioni (articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973 N. 600) dalle quali emergano:

  • lo Stato nel quale il soggetto interessato  risulta avere la residenza fiscale;
  • di aver prodotto in Italia almeno il 75% del proprio reddito al lordo degli oneri deducibili;
  • di non godere, nello Stato di residenza e in nessun altro Stato diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano.
  • i dati anagrafici e il grado di parentela con i familiari indicati in dichiarazione per usufruire della detrazione di cui all’articolo 12 del TUIR;
  • le condizioni di spettanza per la detrazioni per i familiari a carico.

Nell’articolo 3 del decreto è contenuto un elenco non esaustivo dei documenti che devono essere conservati ed esibiti all’Agenzia dell’Entrate nelle loro attività di controllo.

I “non residenti Schumacker” potranno altresì optare, qualora ricorrano le condizioni, per il regime dei contribuenti dei minimi e per il nuovo regime forfettario introdotto dall’articolo 1 coma 54 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità).

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