A far data dal primo gennaio 2020, vi è quindi un nuovo regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti da società ed enti, fiscalmente residenti in Italia e non, di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), b), c), d) D.P.R. n. 917/86 (di seguito anche “TUIR”), in favore di società semplici.
Prima delle modifiche introdotte dai due summenzionati decreti legge, agli utili distribuiti in favore di società semplici fiscalmente residenti in Italia:
– del 40 per cento se formati con utili realizzati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007;
– del 49,72 per cento se formati con utili realizzati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016; e
– del 58,14 per cento se formati con utili realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
A seguito dell’entrata in vigore dell’art.32-quater D.l. n.124/2019, i “dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”.
Sorge tuttavia un dubbio riguardo a questo “nuovo” regime di trasparenza riguardo al momento in cui “fotografare” la compagine sociale della società semplice, al fine di individuare i soci della società semplice che si vedono imputato il reddito derivante dai dividendi distribuiti. Il Legislatore ha statuito all’articolo 2262 del codice civile che “Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”. La Giurisprudenza di legittimità, concordemente a quanto previsto dalla normativa civilistica ha chiarito che è la data di approvazione del rendiconto quella rilevante per l’individuazione dei soci ai quali imputare per trasparenza il reddito imponibile (si veda, Corte di Cassazione sentenze n. 8423/1994, n. 19238/2003, n. 11548/2009, n. 9731/2016 e n. 20126/2018). Di contro la prassi ha invece affermato che il reddito deve essere imputato per trasparenza a chi è socio alla data di chiusura dell’esercizio (si vedano le istruzioni al quadro RO del modello Redditi SP e la risoluzione 157/E del 2008). Non avendo la novella dell’articolo 32-quater D.l. n. 124/2019, derogato alla normativa civilistica, potrebbero sorgere problematiche riguardo al regime applicabile ai dividendi in caso di mutamento della compagine sociale della società semplice dal momento della ricezione della distribuzione del dividendo alla chiusura dell’esercizio.
In attesa di chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, a seguito degli interventi legislativi in commento, i dividendi distribuiti da società ed enti fiscalmente residenti ex articolo 73, comma 1, lett. a), b), c), d) TUIR e percepiti dalle società semplici a partire dal primo gennaio 2020:
Gli utili di fonte “paradisiaca”, provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, restano invece integralmente imponibili.
Il Legislatore ha inoltre previsto un regime transitorio, infatti per quanto attiene i dividendi formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberati entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.