Nelle considerazioni di seguito effettuate, si noti che nell’affrontare un’indagine degli impatti fiscali crossborder, deve essere effettuata un’analisi caso per caso, tenendo conto della normativa dello Stato di residenza dell’ente non commerciale, di quella dello Stato della fonte del reddito dei fabbricati e dell’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni, qualora applicabile a tali entità.
Nella normativa fiscale italiana, gli enti non commerciali, di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR, secondo quanto previsto dal legislatore fiscale all’articolo 143, comma 1, TUIR, determinano il loro reddito imponibile secondo le diverse categorie reddituali.
Quindi, per gli enti non commerciali, fiscalmente residenti in Italia, i redditi di beni immobili situati all’estero sono inquadrati tra i redditi diversi (articolo 67, comma1, lett. f), TUIR). La qualificazione di tali redditi è data dall’articolo 70, comma 2, TUIR.
Per gli immobili esteri locati, al netto di eventuali previsioni convenzionali, non sempre applicabili agli enti non commerciali:
Per gli immobili esteri posseduti dagli enti non commerciali (e società semplici), oltre ai profili di rilevo reddituale, vi è anche da tenere in conto la “nuova” imponibilità ai fini IVIE.
L’articolo 1, comma 710, Legge del 27/12/2019 n. 160, a partire dall’anno d’imposta 2020 compreso, ha ampliato i profili soggettivi assoggettati all’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (in breve IVIE), di cui all’articolo 19, comma 13, Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201. Infatti, con le dichiarazioni dei redditi da presentarsi nel 2021, per il periodo d’imposta 2020, saranno tenuti al pagamento dell’imposta anche gli enti non commerciali e le società semplici, proprietari di immobili esteri ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi.
Tale intervento legislativo impatta sui profili reddituali e quindi dichiarativi degli immobili esteri tenuti a disposizione. L’articolo 19, comma 15-ter, Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201, afferma infatti che per gli immobili non locati assoggettati all’IVIE “non si applica l’articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Pertanto, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel Modello REDDITI ENC 2021, Quadro RL, rigo 10, colonna 1A (ed al pari dal Modello REDDITI SP 2021 Quadro RL, rigo 7, colonna 1°):
Si noti che tale effetto per gli enti non commerciali, a differenza di quanto accade per i soggetti IRPEF, non rileva nel caso di immobili siti in Italia, tenuti a disposizione ed assoggettati ad IMU. L’articolo 8, comma 1, Decreto legislativo del 14/03/2011 n. 23, circoscrive infatti l’effetto sostitutivo IMU-IRPEF ai soli soggetti IRPEF.
Quindi, nel caso di terreni o fabbricati, siti in Italia e tenuti a disposizione:
Altre considerazioni potrebbero essere fatte ad esempio nel caso di Trust, enti non commerciali residenti in Italia, fiscalmente trasparenti o fiscalmente inesistenti, pur essendo ancora dibattuta l’individuazione del soggetto passivo IMU. La giurisprudenza di legittimità, come confermato da una recente pronuncia (Corte di cassazione, ordinanza n. 15988 del 27 luglio 2020), ha individuato nel Trustee il soggetto passivo ai fini IMU. Per i Trust, enti non commerciali, fiscalmente non opachi, il raccordo tra la normativa del TUIR e l’IMU non è tuttavia ad oggi di facile risoluzione ed interpretazione.