In particolare, prendendo atto che il TUIR non prevede una normativa specifica sulla tassazione delle compravendite di opere d’arte effettuate dai privati, i Giudici hanno fornito chiarimenti utili per incasellare il cedente nella “categoria” opportuno al fine di individuare il relativo trattamento fiscale. A tal proposito, si deve distinguere tra:
Il discrimen tra la figura del collezionista e quella del mercante o dello speculatore risiede, secondo i Giudici, nell’animus del soggetto, essendo il collezionista idealmente proteso non tanto al valore economico della res quanto a quello estetico-culturale. Il piacere di possedere le opere, l’interesse per l’arte, la conoscenza degli artisti e la partecipazione alle mostre: sono queste le principali motivazioni che muovono il collezionista.
La distinzione tra tali soggetti non è di poco momento, determinando infatti differenti impatti di natura fiscale sul trattamento delle cessioni. La corretta individuazione della categoria nella quale incasellare il cedente potrebbe, inoltre, non essere sempre agevole, assumendo rilievo molteplici elementi quali lo scopo dell’acquisto, la frequenza e il numero delle transazioni, la durata del possesso, le attività finalizzate a facilitare la vendita e le ragioni che hanno portato alla cessione.
Con riguardo al regime fiscale, si deve considerare che (i) nel caso del mercante d’arte, l’eventuale plusvalenza deve essere assoggettata ad imposizione secondo le regole del reddito d’impresa ex art. 55 del TUIR, mentre risulta sempre integrato il presupposto soggettivo IVA; (ii) lo speculatore occasionale potrà generare redditi diversi di cui all’art. 67 comma lett. i) del TUIR (attività commerciali non esercitate abitualmente) senza soggettività IVA per mancanza del requisito dell’abitualità; (iii) il semplice collezionista invece non sarà soggetto ad alcuna imposizione in caso di cessione dell’opera d’arte.
In assenza di disposizioni specifiche, i chiarimenti resi dalla Cassazione possono fungere sicuramente da utile supporto agli operatori. Si deve, però, tenere in considerazione che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 marzo 2023 un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale, che reca, tra le altre, importanti modifiche in relazione alla tassazione delle opere d’arte.
In particolare, la legge delega si focalizza sulla necessità di introdurre una specifica regolamentazione fiscale in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita occasionale di opere d’arte e di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative. Si prevede l’introduzione di una esclusione dalla tassazione delle plusvalenze realizzate dai collezionisti “puri” e quelle derivanti da opere ricevute per successione o donazione, nonché le operazioni di permuta o di reinvestimento dei proventi in altra opera. Si prevede, inoltre, l’introduzione di un requisito temporale minimo di possesso dell’opera, indicativamente tra i 2 e i 5 anni, al di sotto del quale si presume l’intento speculativo in caso di vendita.
La disciplina fiscale dell’arte si snoda, dunque, tra conferme della Cassazione e un quadro normativo ancora in divenire.
I nostri professionisti continueranno a monitorarne l’evoluzione e sono a disposizione di chi volesse approfondire le connesse tematiche di interesse.