Home / Focus Alert /

La commercialità ai fini PEX non può desumersi dal solo status “ready to build”

La commercialità ai fini PEX non può desumersi dal solo status “ready to build”
Con la Risposta n. 97/2026, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del requisito della commercialità ai fini della participation exemption (“PEX”) di cui all’art. 87 TUIR, escludendo l’applicazione del regime con riferimento alla plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in tre società veicolo operanti nel settore dello stoccaggio ed accumulo di energia elettrica. La conclusione dell’Amministrazione finanziaria si fonda sulla ritenuta insussistenza, in capo alle partecipate, del requisito della commercialità di cui all’art. 87, comma 1, lett. d), TUIR. 

La fattispecie riguardava una holding operativa che deteneva il 100% delle partecipazioni in tre SPV costituite nel marzo 2024 che ad aprile 2024 erano subentrate nell’iter di sviluppo di 3 differenti progetti tali società avevano acquisito da un’altra società del gruppo tre progetti BESS in fase ancora embrionale, subentrando nel relativo iter di sviluppo fino al raggiungimento dello status di “ready to build”; una volta raggiunto tale stadio, la holding ha ceduto le partecipazioni, assumendo che la plusvalenza fosse assoggettabile al regime PEX 

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate si sviluppa lungo due direttrici strettamente connesse.  

In primo luogo, viene richiamato il criterio generale già espresso dalla circolare n. 7/E del 2013, secondo cui il requisito della commercialità ricorre quando la partecipata è dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni o servizi, ovvero dispone almeno della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente coerenti con il settore di appartenenza.  

In secondo luogo, l’Amministrazione Finanziaria ribadisce che, con specifico riguardo alle società operanti nel settore energetico, le attività di finanziamento, ricerca siti, progettazione, permitting e realizzazione dell’infrastruttura non hanno necessariamente natura meramente preparatoria, potendo già integrare, anche nella fase iniziale, la realizzazione dell’oggetto sociale. Tuttavia, la risposta precisa che tali attività devono essere direttamente riferibili alla società oggetto di cessione e che la stessa deve comunque risultare dotata di una struttura operativa almeno potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli. 

Muovendo da tali premesse, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la sussistenza del requisito della commercialità nel caso concreto in quanto i progetti erano stati interamente ideati e avviati da un diverso soggetto del gruppo, il quale aveva curato gli studi preparatori, la ricerca dei siti, l’ottenimento delle autorizzazioni uniche e le richieste di connessione alla rete, e solo successivamente volturati a favore delle SPV.  

Lo sviluppo di tali progetti, inoltre, risultava affidato a una società terza in forza di un accordo quadro, anch’esso trasferito in un secondo momento alle SPV, che originariamente era stato stipulato con la società del gruppo che aveva avviato i progetti. A ciò si aggiungeva, secondo la ricostruzione della risposta, l’assenza di elementi informativi sufficienti circa il finanziamento dell’iniziativa e le tempistiche di effettiva realizzazione e messa in esercizio degli impianti.  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Agenzia delle Entrate è dell’opinione che il mero conseguimento dello status di “ready to build” non consente, di per sé, di ritenere integrato il requisito della commercialità ai fini PEX. Ciò che rileva, infatti, non è la sola titolarità formale del progetto né il suo avanzamento tecnico-amministrativo, bensì la riconducibilità sostanziale dell’attività economica alla società partecipata e la sussistenza, in capo a quest’ultima, di un’autonoma capacità operativa, almeno potenziale.  

Sul piano operativo, la risposta suggerisce particolare cautela nelle operazioni di cessione di SPV di sviluppo quando la creazione del valore progettuale, industriale e autorizzativo risulti ancora sostanzialmente allocata presso altri soggetti del gruppo o presso terzi. In tali ipotesi, infatti, il rischio di contestazione del requisito della commercialità — e, quindi, di diniego della participation exemption — appare concreto anche in presenza di progetti giunti alla fase c.d.“ready to build”. 

 

  • Domenico Sannicandro
  • Gise Genco
Our Offices
Belluzzo International Partners è una boutique professionale multidisciplinare, internazionale e indipendente che eroga consulenza negli ambiti Wealth, Law, Tax, Finance.
A family business firm for business families