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La fine dei benefici Italia- Svizzera sul telelavoro ed il nuovo orientamento dell’Agenzia sulla tassazione dei lavoratori frontalieri

La fine dei benefici Italia- Svizzera sul telelavoro ed il nuovo orientamento dell’Agenzia sulla tassazione dei lavoratori frontalieri
L’Accordo amichevole tra Svizzera ed Italia del 19-20 giugno 2020 sul c.d. “telelavoro”, – conseguente all’emergenza pandemica Covid 19 ed attraverso il quale, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro prestati nello Stato di residenza del lavoratore frontaliero, per conto di un datore di lavoro ubicato nell’altro Stato, “…sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe in assenza di tali misure”- , cesserà i propri effetti giuridici a far data dal 1° febbraio 2023.

La conseguenza immediata sarà il venir meno dell’assimilazione fiscale e contributiva tra il lavoro reso dal dipendente Italiano, dal proprio domicilio a favore di un datore di lavoro residente in Svizzera, con quello prestato, integralmente, in quest’ultimo Paese.

A complicare il mutato quadro delle misure agevolative sul c.d. “telelavoro”, si inseriscono le previsioni dell’Accordo del 23 dicembre 2020 tra Italia e Svizzera che innoverà radicalmente il trattamento fiscale per i lavoratori frontalieri residenti in Italia in uno dei Comuni ubicati nella fascia a ridosso del confine tra Italia e Svizzera (la Lista dei Comuni italiani di frontiera QUI) attraverso l’eliminazione del beneficio, previsto dall’art. 15, comma 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera ed Italia e dal correlato Accordo del 3 ottobre 1974, dell’esclusiva tassazione alla fonte del reddito dal lavoro dipendente prestato in territorio elvetico.

Chi, al contrario, risulti residenti in Italia in un Comune non incluso nell’elenco predetto, è oggi obbligato a dichiarare integralmente in Italia il reddito di lavoro dipendente percepito in Svizzera, sia pure godendo di una deduzione pari a EUR 7.500- (la c.d. “quota esente frontalieri” di cui al rigo RC5, colonna 1, del Mod. Redditi) quale rimborso forfetario per le spese di trasferta, nonché del credito d’imposta per quanto versato alla fonte in Svizzera dal datore di lavoro, così come previsto all’articolo 24, paragrafo 2, della vigente Convenzione Italia- Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il Parlamento Italiano ratificherà l’Accordo del 23 dicembre 2020, entrambe le tipologie di lavoratori frontalieri (residenti o non residenti in fascia di confine) saranno tassate ordinariamente in Italia, fatti salvi i diritti dei c.d. “vecchi” lavoratori frontalieri residenti in uno dei Comuni di cui alla lista succitata i quali, per un decennio ulteriore da tale data, potranno godere del beneficio della sola tassazione alla fonte del reddito, a condizione che abbiano lavorato con queste condizioni in Canton Ticino, Grigioni o Vallese per un periodo (anche breve) compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo.

Il Parlamento Svizzero ha già ratificato l’Accordo durante l’anno 2022, mentre quello Italiano, non avendo raggiunto il medesimo risultato entro il 31.12.2022, dovrà provvedervi nel corso del 2023 così da garantirne gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Nello specifico il disegno di legge di ratifica degli “Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni” è all’esame del Senato Italiano, dopo avere avuto il nulla osta dalle Commissioni Affari Esteri e Difesa e Finanze e Tesoro in data 19 gennaio 2023, ed in data odierna all’ordine del giorno dell’assemblea.

In questa fase di trepida attesa del nuovo regime, quasi come un fulmine a ciel sereno, è stata pubblicata la risposta dell’Agenzia delle Entrate Italiana all’interpello n. 171 in data 26 gennaio 2023, con conclusioni di grande rilievo pratico sul trattamento del reddito dei lavoratori frontalieri.

L’Agenzia, infatti, argomenta il proprio orientamento partendo dall’assunto che “lavoratore frontaliero” possa essere considerato solo colui il quale si reca “quotidianamente” nell’altro Paese (nel caso d’interesse la Svizzera) per svolgere la propria attività lavorativa, confermando quando previsto da svariati documenti di prassi oramai consolidati (circolare del 3 gennaio 2001, n. 1, paragrafo 1.2.2; circolari del 1° febbraio 2002 n. 15, paragrafo 13, e del 15 gennaio 2003, n. 2, paragrafo 9), in evidente contrasto con quanto previsto dalla normativa Europea per la quale è sufficiente il rientro almeno settimanale del lavoratore al proprio domicilio (Articolo 1, lettera b, del Regolamento n. 1408/71/CEE).

Da tale presupposto, cessata con il 1° febbraio 2023 l’efficacia delle disposizioni dettate eccezionalmente dall’emergenza Covid e contenute nell’Accordo amichevole del 19-20 giugno 2020 in premessa, non risulterà più applicabile, anche ai frontalieri residenti in fascia di confine, il beneficio della sola imposizione Svizzera attraverso il versamento, da parte del datore di lavoro, dell’imposta alla fonte, come previsto dall’Art. 1 dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

La conseguenza che ne deriva, secondo l’Agenzia, sarà l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1 della citata Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del lavoratore frontaliero “…a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente” (nel caso in esame la Svizzera).

La ricostruzione logica dell’Ufficio conduce, pertanto, ad assoggettare il reddito ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi secondo il seguente schema:

  • La porzione di reddito che sarà maturata durante i giorni in cui il contribuente presterà la propria attività lavorativa in Svizzera (in ipotesi pari al 75 per cento del totale dei giorni lavorati nell’anno solare, così da scongiurare il trasferimento degli obblighi contributivi in Italia) dovrà essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del lavoratore frontaliero) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 2, della vigente Convenzione Italia- Svizzera per evitare le doppie imposizioni;
  • la quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia (che l’Ufficio nella risposta in esame assume inferiore al 25% del totale dei giorni lavorati nell’anno solare), dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Italia in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono, in ossequio alle previsioni del citato articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Svizzera.

L’Agenzia conclude il proprio intervento affermando che l’intero reddito di lavoro dipendente, così modulato, dovrà essere, comunque, riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi Italiane.

Da questo quadro alquanto confuso, che i destinatari della norma di prassi e gli operatori auspicano possa trovare quanto prima un chiarimento normativo, emerge l’importanza che i lavoratori frontalieri, sia pure residenti in fascia di confine, siano consapevoli delle conseguenze della scelta di mantenere le modalità di lavoro da remoto, con la conseguente necessità che vi sia piena evidenza e computo dei giorni di lavoro trascorsi in Italia rispetto a quelli, complessivi, previsti dal contratto di lavoro.

  • Luca Luoni
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