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La nuova documentazione sui prezzi di trasferimento

La nuova documentazione sui prezzi di trasferimento
Come riportato nel nostro precedente contributo del 30 Novembre 2020 ricordiamo che il provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, che ha sostituito il precedente in materia di oneri documentali, ha innovato in maniera rilevante la struttura e il contenuto del set documentale TP. Di seguito ne riassumiamo i punti salienti.

Con il provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha introdotto alcune modifiche in merito agli oneri documentali finalizzati all’accesso al regime di cui all’art. 1 co. 6 e all’art. 2 co. 4-ter del D.Lgs. n. 471/1997, che prevede la non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione qualora il contribuente sia dotato, in sede di verifica, di una documentazione ritenuta adeguata.

L’iter da rispettare è il seguente: il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso della documentazione (barrando la casella posta nel rigo RS106 del modello REDDITI SC, o nel rigo RS42 del modello REDDITI SP) e, in secondo luogo, in sede di verifica, consegnare su richiesta la suddetta documentazione all’AdE (rispetto al precedente provvedimento il termine per la consegna è stato ampliato da 10 a 20 giorni).

Inoltre, in ottica di una maggiore rispondenza con le Linee Guida OCSE del 2017 sui prezzi di trasferimento, è stata revisionata la struttura e il contenuto del Master File e della Documentazione Nazionale come segue.

Master File

Il Master File è un documento di carattere generale in cui è descritta la struttura del gruppo a livello globale, il suo business caratterizzante, nonché la natura delle operazioni commerciali effettuate dallo stesso. Inoltre, ha la funzione di descrivere le politiche dei prezzi di trasferimento adottati e la conseguente allocazione del reddito che ne deriva.

Il nuovo Master File si compone di cinque capitoli, il primo dei quali dedicato alla struttura organizzativa del gruppo, mentre il secondo tratta di una disamina sulle attività svolte e sui principali fattori di generazione dei profitti del gruppo, descrivendo, in particolare, le attività economicamente rilevanti che consentono di generare valore.

Il terzo capitolo è relativo agli intangibles e deve, in primis, contenere la strategia adottata dal gruppo con riferimento ai beni immateriali, nonché i dati relativi agli accordi sugli stessi, le politiche dei prezzi di trasferimento in merito ad attività di R&D e le operazioni rilevanti condotte su di essi.

Infine, il quarto e il quinto capitolo del Master File sono dedicati alle attività finanziarie infragruppo, in cui devono essere descritte le modalità di finanziamento delle varie società aderenti al gruppo, eventuali funzioni di finanziamento accentrate, nonché le politiche di prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie.

Documentazione Nazionale

La documentazione Nazionale, al contrario, ha la funzione di descrivere ed analizzare le operazioni infragruppo poste in essere dalla consociata italiana nei confronti di imprese associate estere, focalizzandosi sulla verifica di congruità delle stesse.

ll provvedimento in commento lascia la struttura della Documentazione Nazionale sostanzialmente invariata rispetto alla precedente, ma si arricchisce di un autonomo capitolo riferito alle operazioni finanziarie. La nuova struttura della Documentazione Nazionale prevede infatti quattro capitoli dei quali solo il terzo vede l’introduzione delle modifiche di maggior rilievo. Quest’ultimo si compone dei seguenti paragrafi:

  • conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione;
  • prospetti di informazione e di riconciliazione dei dati finanziari con il bilancio;
  • prospetti di sintesi dei dati finanziarie rilevanti per i soggetti comparabili:
  • copia degli accordi infragruppo conclusi dall’entità locale, degli A.P.A. e dei ruling preventivi transfrontalieri stipulati.

I due documenti appena descritti dovranno essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato, tramite firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso contrario decade il beneficio della penalty protection.

Inoltre, il provvedimento conferma la previsione di semplificazione per le piccole e medie imprese (con ricavi inferiori ai 50 milioni) consentendo la possibilità di non aggiornare, per gli ultimi due anni di ogni triennio, i capitoli relativi alle operazioni infragruppo, purché non vi siano sostanziali mutamenti e l’analisi di comparabilità si basi sulla raccolta di dati disponibili pubblicamente. Infine, il punto 7, disciplina i servizi a basso valore aggiunto per i quali è possibile adottare un approccio semplificato, prevedendo la descrizione dei servizi in esame, le pattuizioni che li regolano ed i criteri di valorizzazione.

  • Nicolò Bergamin
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