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La nuova White List – nuove opportunità di finanziamento per le imprese italiane INTEGRARE CONTENUTI

La nuova White List – nuove opportunità di finanziamento per le imprese italiane INTEGRARE CONTENUTI
Il decreto ministeriale 9 agosto 2016 ha aggiornato la lista dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni contenuta nel decreto 4 settembre 1996 (cd. “White List”). La nuova White List conta 123 Paesi a fronte di poco più di 70 contenuti in quella originaria.

L’incremento è assai significativo tanto più se si considera che alcuni di questi nuovi entrati erano veri e propri paradisi fiscali e come tali soggetti ad un trattamento fiscale sfavorevole (ad esempio, Hong Kong, le isole del canale, le Isole Cayman, le British Virgin Islands , Seychelles, gli Emirati Arabi, etc.).

L’inclusione dei nuovi Paesi è dovuta  principalmente ai recenti accordi per lo scambio di informazioni stipulati con l’Italia su impulso della procedura di Voluntary Disclosure e dell’OCSE. Le autorità, tuttavia, si sono riservate il diritto di controllare l’effettività di tali accordi e di escludere dalla White List di quei Paesi che risultassero nei fatti inadempienti.

La conseguenza principale della nuova lista consiste di fatto nell’ampliamento del mercato dei capitali per i soggetti residenti che, a determinate condizioni, potranno finanziarsi più facilmente grazie ad investitori esteri residenti nei (nuovi) Paesi inclusi nella White List.

Infatti, tali soggetti saranno incentivati a compiere operazioni finanziarie nel nostro Paese per effetto dell’esenzione fiscale accordata ai redditi da queste derivanti a diverso titolo.

Potranno investire non solo nei titoli del debito pubblico ma anche nelle obbligazioni emesse da soggetti privati italiani (banche, società commerciali ecc., a determinate condizioni) senza subire tassazione alla fonte nel nostro Paese sui relativi interessi ed altri proventi (articolo 6 del decreto n. 239/1996).

Potranno, altresì, investire in fondi comuni o Sicav di diritto italiano o effettuare operazioni di prestito titoli nonché di pronti contro termine/riporto con controparti italiane senza essere assoggettati a ritenuta alla fonte sui relativi proventi (articolo 26-quinquies e articolo 26-bis, DpR 600/1973).

Oltre a ciò, e forse ancora più importante, è la possibilità accordata ai soli investitori istituzionali esteri  di concedere finanziamenti a medio e lungo termine (più di 18 mesi) a imprese italiane, godendo dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli interessi (articolo 26, comma 5-bis del DpR 600/1973).

Per investitori istituzionali si devono intendere gli enti di natura sia pubblica che privata soggetti a vigilanza nei Paesi di costituzione nonché residenti o istituiti (per quelli privi di soggettività tributaria) nei Paesi della White List.

Questo implica che i fondi sovrani di Paesi quali l’Arabia Saudita o il Quatar e investitori istituzionali privati di paesi quali gli Emirati Arabi o British Virgin Islands, in quanto soggetti a vigilanza e residenti in Paesi “collaborativi”, potranno concedere finanziamenti in Italia senza neppure dover provare di essere tassati sui proventi nei loro paese di residenza.

Quest’ultima, infatti, non è una condizione imposta per essere ammessi a godere dell’esenzione fiscale in Italia. Tuttavia, se i predetti investitori esteri fossero a loro volta controllati da soggetti italiani, oltre ad evidenti valutazioni sulla eventuale natura elusiva dell’operazione posta in essere, potrebbe sorgere l’obbligo di tassare per trasparenza in capo ai controllanti italiani il reddito conseguito dall’investitore estero (gli interessi derivanti dai finanziamenti concessi alle imprese italiane).

Ciò deriverebbe dall’applicazione della normativa sulla società estere controllate (anche “CFC”) che impone di tassare per trasparenza i redditi delle controllate estere allorché detti redditi siano assoggettati nel Paese estero ad una  tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana.

 

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