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La revisione delle sanzioni penali tributarie e dei termini per l’accertamento

La revisione delle sanzioni penali tributarie e dei termini per l’accertamento
Intervenendo sull’attuale formulazione del D.Lgs. n. 74/2000, il legislatore ha aumentato le soglie di punibilità di alcuni reati e ha introdotto nuove fattispecie perseguibili penalmente, quale ad esempio l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta.

In particolare, il reato di dichiarazione infedele si configura se l’imposta evasa è superiore a 150.000 euro ( e non più a 50.000 euro) ovvero quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In quest’ultima circostanza il reato è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Il reato di omessa dichiarazione annuale dei redditi, Iva e 770 risulta se l’ammontare dell’imposta evasa e/o ritenute non versate è superiore a 50.000 euro (anziché 30.000 mila euro). La pena prevista è la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

L’estensione del reato di omesso versamento delle ritenute certificate anche a quelle dovute sulla base della dichiarazione viene temperata dall’innalzamento della soglia di punibilità, che passa da 50.000 a 150.000 euro, così come quella prevista per l’omesso versamento IVA, limite che ora è stato alzato a 250.000 euro.

In caso di indebita compensazione di crediti, la pena viene differenziata a seconda che essi siano non spettanti o inesistenti; in caso di crediti inesistenti, la pena viene elevata da  un anno e sei mesi a 6 anni.

Previste anche specifiche cause di non punibilità: il pagamento integrale di quanto dovuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado depenalizza i reati di omesso versamento ed indebita compensazione, così come l’infedele ed omessa dichiarazione non sono punite se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono estinti integralmente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’Iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

Infine, altra importante revisione è stata apportata dalla legge di Stabilità 2016 che ha riscritto i termini di accertamento, allungandoli, di fatto, di un anno.

I nuovi termini di accertamento entro i quali è possibile notificare un avviso di accertamento adesso risultano essere i seguenti:

  • 31/12 del quinto anno successivo (anziché quarto) a quello di presentazione della dichiarazione;
  • 31/12 del settimo anno successivo (anziché quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto dichiarazione, in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

I nuovi termini di accertamento si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi d’imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni previgenti che prevedevano la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Le scadenze legate agli accertamenti possono essere così schematizzati.

Scadenza accertamento

Periodo di imposta Dichiarazione presentata Dichiarazione omessa

2015

2020

2021

2016

2022

2023

 

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