L’art. 3, comma 33, D. Lgs 149/2022 prevede, infatti, nel codice di procedura civile nel Libro II, il nuovo Titolo IV bis che stabilisce un rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie. Obiettivo primario è la concretezza della tutela dei bambini, oltre a quella dei genitori, nelle crisi familiari.
Gli operatori specializzati in questa materia sono consapevoli di quanto possa essere dannosa per i figli minori la scelta dei genitori di interrompere la convivenza familiare se attuata non attraverso un accordo raggiunto in tempi ragionevoli.
La ragionevolezza della tempistica di un accordo ovvero della pronuncia di una sentenza da parte del Giudice, diventa l’obiettivo più importante per i figli minori, quasi sempre contesi tra i genitori, che la Riforma ha cercato di raggiungere.
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