Il Governo, con l’emanazione del Decreto-Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 n. 193 pubblicato nella G.U. del 24 ottobre 2016, ha introdotto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. Con l’articolo 1 del Decreto, il Governo ha sancito la soppressione di Equitalia come ente deputato alla riscossione delle imposte. La soppressione avverrà mediante lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con effetto a far data dal prossimo 1° luglio 2017.
In generale, con l’estinzione delle società del Gruppo Equitalia la funzione di riscossione sarà trasferita in capo all’istituenda “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, ente pubblico economico sottoposto al monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate e alle politiche di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sotto il profilo della trasmissione dei rapporti giuridici tra il vecchio e il nuovo ente, l’articolo 1, comma 3 del Decreto ha precisato che il nuovo ente “subentra , a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia” e “assume la qualifica di agente della riscossione” ai sensi del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973. Il nuovo ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione” subentrerà in merito ad ogni attività di riscossione e di contenzioso. Con riguardo ai contenziosi pendenti, il passaggio al nuovo ente non comporterà l’interruzione dei procedimenti in corso, pertanto non troverà applicazione l’art. 40 del D.Lgs. 546/92 in materia di cause di interruzione del processo tributario. In altre parole, l’unica modifica sostanziale rilevabile dal contribuente nel rapporto con l’agente della riscossione investirà – de facto – la sostituzione della denominazione in “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.
A tal proposito, il successivo comma 16 ha stabilito che tutti i riferimenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione “si intendono riferiti, in quanto compatibili, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione”. Risulteranno pertanto generalmente applicabili al nuovo ente le disposizioni di legge in materia di riscossione delle imposte sul reddito di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 (come, ad esempio, in tema di notifiche e termini di decadenza delle cartelle di pagamento, ovvero di applicazione delle procedure cautelari ed esecutive alla riscossione).
Con riguardo all’inciso di cui sopra “in quanto compatibili”, in un primo momento tale locuzione aveva indotto alcuni commentatori ad escludere gli aggi di riscossione dal perimetro delle nuova norma. Si rileva che tale posizione non sembra confermata da un’interpretazione logico-sistematica della normativa nel suo complesso. Infatti, con specifico riferimento alla definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione (articolo 6 del medesimo Decreto), il legislatore ha previsto il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di aggio per le attività di riscossione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 (come modificato dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015 di riforma della riscossione), ammettendo implicitamente la rilevanza giuridica di tale onere.
Per completezza, si ricorda che il comma 8 dell’articolo 1 ha sancito che l’ente è autorizzato ad avvalersi, per l’assistenza legale nei vari gradi di giudizio, dei propri dipendenti ma anche, al ricorrere di determinate condizioni, dell’Avvocatura Generale dello Stato territorialmente competente.
Infine, in merito al funzionamento e all’organizzazione dell’ente, è utile evidenziare che la norma ha previsto che lo stesso venga dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. A tal fine disporrà di un organo di gestione composto da membri dell’Agenzia delle Entrate e di risorse umane in termini di forza lavoro che saranno selezionate sulla base di apposite procedure basate sulla verifica delle competenze, nel rispetto dei principi fissati dalla norma.