Oltre a riformare radicalmente le modalità impositive dei lavoratori frontalieri, con l’introduzione di un principio di tassazione concorrente tra i due Stati (salvo che per coloro che rientrino nella disciplina del precedente regime), l’art. 12 della legge in premessa, “alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica”, ha previsto che un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sia adottato entro il 31 luglio prossimo, per garantire la definitiva uscita della Svizzera dalla black list Italiana di cui al DM 4 maggio 1999.
Tale importante modifica all’ordinamento Italiano consentirà, per il futuro, che i contribuenti Italiani che trasferiranno la propria residenza in Svizzera non dovranno più soggiacere al principio d’inversione dell’onere della prova (di cui all’art. 2, comma 2bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi), lasciando che la dimostrazione dell’eventuale carattere fittizio del trasferimento di residenza all’estero sia posta in capo alla sola Amministrazione, secondo il principio usuale applicabile a quei Paesi non ricompresi nella black list citata.
Le conseguenze ulteriori che potranno derivare da tale innovazione normativa riguarderanno la riduzione dei termini di accertamento tributario per le attività detenute all’estero. Se, infatti, oggi l’amministrazione finanziaria gode di un periodo fino a 10 anni per le attività di accertamento, la cancellazione della Confederazione Svizzera dalla black list determinerà un ridimensionamento del termine a quello, ordinario, del 31 dicembre del 5° anno dalla dichiarazione.