La Camera dei Deputati, chiamata ad esaminare la legge di conversione al DL 24 aprile 2017, n. 50, ha elaborato ed approvato un testo che modifica per alcuni aspetti la disciplina della Voluntary Disclosure.
La principale novità riguarda la deroga, per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed autonomo, all’applicazione dell’articolo 165, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR, che di fatto consente, limitatamente alle sole categorie reddituali sopra menzionate, il riconoscimento del credito per le imposte estere.
Tale norma, come noto, disciplina i requisiti e le modalità per la fruizione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero sulla base dei criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti in Italia.
La modifica normativa, nonostante l’esclusione di tutte le altre categorie di redditi ed in particolar modo quella di capitale e diversi di natura finanziaria, rappresenta un’importante apertura per i contribuenti residenti che aderiscono alla nuova procedura di collaborazione volontaria o che devono ancora definire la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria sulla base della procedura prevista dal DL 167/90.
È bene ricordare che, nell’ambito dei controlli eseguiti nel corso della prima edizione della Voluntary Disclosure, l’Agenzia delle Entrate ha sempre applicato un’interpretazione letterale e rigorosa dell’articolo 165 che, in pratica, non ha consentito il recupero delle imposte pagate all’estero in via definitiva sulla base dell’omessa presentazione della dichiarazione o dell’omessa indicazione dei redditi esteri prevista dal citato comma 8 dell’articolo 165.
L’introduzione di tale modifica è sicuramente da accogliere con favore anche a seguito delle risultanze del sondaggio pubblicato su Il Sole 24 Ore del 29 maggio 2017, eseguito sul campione dei principali professionisti ed operatori del settore (per lo Studio sono stati sentiti: Luigi Belluzzo, Daniele Trivi e Stefano Serbini), che aveva individuato proprio nel riconoscimento del credito per le imposte estere la principale novità di rilievo in termini di efficacia ed appeal della seconda edizione della Voluntary Disclosure.