Con l’ordinanza del 15.03.2021 n. 7183, la Corte di Cassazione ha espresso un principio, rilevante soprattutto in ambito IRAP, in merito alla determinazione della quota non deducibile dei canoni di leasing immobiliare.
I giudici ermellini hanno affermato che ai fini IRAP è deducibile l’importo stanziato a conto economico desunto da contratto, ad eccezione della quota interessi. Sul versante IRES, la valutazione della quota indeducibile non deve tener conto della parte riferibile al maxicanone.
Lo scenario normativo si innesta sul disposto dell’art. 36 co. 7 del D.L. 223/2006, secondo cui il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto di quello riferibile alle aree occupate dalla costruzione e alle aree che ne costituiscono pertinenze. Il costo attribuibile all’area non ammortizzabile deve essere quantificato in misura pari al 20% del costo complessivo del fabbricato, percentuale che è aumentata al 30% per i fabbricati industriali.
Tale disposizione si applica, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria (art. 36 co. 7-bis del DL 223/2006).
L’Agenzia delle Entrate si è espressa, in alcune circolari (es. Circolari 16.7.2009 n. 36 e Circolare 23.6.2010 n. 38), statuendo che la quota di canone di leasing o di ammortamento riferibile al terreno pertinenziale debba essere calcolata sulle quote di ammortamento deducibili ai fini dell’imposta sui redditi.
La pronuncia in commento si discosta dall’impostazione determinata dall’Agenzia e aderisce a quella della dottrina (es. Circolare Assonime 34/2009) affermando che, ai fini IRAP, la deduzione dei canoni di leasing immobiliare deve essere riconosciuta per la quota stanziata a Conto economico, ad eccezione della quota interessi, indeducibile per dato normativo.
di Leonardo Zardini