Home / Focus Alert /

Legge Federale concernente la riforma fiscale ed il finanziamento dell’AVS (RFFA): limitazione al principio degli apporti di capitale

Legge Federale concernente la riforma fiscale ed il finanziamento dell’AVS (RFFA): limitazione al principio degli apporti di capitale
La votazione popolare dello scorso 19 maggio 2019 ha confermato, a larga maggioranza (66.4% dei votanti), la Legge Federale in oggetto (RFFA) il cui scopo principale è la creazione di un sistema fiscale competitivo ed equilibrato. In particolare, i privilegi fiscali di cui hanno goduto in passato le imprese operanti prevalentemente fuori dal territorio Svizzero (le c.d. società con statuto speciale) sono stati aboliti, perché non più accettabili dal consesso internazionale, così che da oggi tutte le imprese, sia che si tratti di grandi gruppi societari o di PMI, saranno tassate alle medesime condizioni.

La RFFA è intervenuta anche a favore dell’AVS (l’istituto previdenziale elvetico) con l’obiettivo di ridurre il disavanzo crescente fra entrate e uscite, attraverso la previsione di un finanziamento supplementare a favore dell’ente di 2 miliardi di franchi Svizzeri, così che le rendite di vecchiaia possano continuare ad essere garantite per tutti gli aventi diritto.

Nell’ambito delle modifiche normative introdotte dalla RFFA occorre, inoltre, evidenziare quella relativa alle c.d. limitazioni al principio degli apporti di capitale.

A livello di bilancio societario, le riserve da apporti di capitale, – secondo la disciplina introdotta nel 2011 con la c.d. Riforma II sull’imposizione delle imprese -, rappresentano il sovrapprezzo che, in generale, i titolari di un diritto agli utili (ad esempio gli azionisti) hanno corrisposto al momento dell’acquisto di una di una partecipazione di una società di capitali Svizzera, rispetto al valore nominale. Tale differenza, che assume la definizione di “riserva aggio”, poteva essere rimborsata dalle imprese, nel corso degli anni, ai propri azionisti sotto forma di un rimborso di capitale che, come tale, non sconta alcuna imposizione, a differenza del caso in cui tale distribuzione fosse avvenuta attraverso il pagamento di un dividendo, di per sé imponibile.

E’ stato evidenziato come il principio delle riserve in capitali abbia provocato una forte contrazione delle entrate fiscali a favore della Confederazione e dei singoli Cantoni, conseguenza che, probabilmente, non era stata considerata nell’effettiva dimensione dal legislatore del 2011, teso a fornire degli strumenti normativi efficaci per una crescita economica dell’imprenditoria elvetica negli anni immediatamente successivi alla crisi internazionale. Vi sono state molteplici critiche a tale principio con, addirittura, la richiesta estrema, da parte di alcuni parlamentari, di revoca della Riforma II del 2011.

Su tali presupposti, il nuovo testo di legge approvato con la votazione popolare dello scorso 19 maggio è intervenuto per riequilibrare la distorsione del sistema, prevedendo che le società di capitali quotate in una borsa Svizzera, possano rimborsare ai propri azionisti le riserve da apporti di capitali non imponibili solo se, parallelamente, vi sia una distribuzione di pari importo di dividendi assoggettabili a tassazione ordinaria. Nell’ipotesi di riacquisto di azioni proprie, inoltre, tali società dovranno ridurre le riserve da apporti di capitali in misura almeno pari a quella della riduzione delle riserve da utili.

L’obiettivo futuro che la nuova norma si prefigge sarà, pertanto, un cambiamento di rotta delle politiche economico-finanziarie delle grandi imprese attraverso maggiori distribuzioni di dividendi, assoggettati a tassazione, rispetto alle distribuzioni di riserve in capitale che, si è visto, essere del tutto esenti.

  • Luca Luoni
Our Offices
Belluzzo International Partners è una boutique professionale multidisciplinare, internazionale e indipendente che eroga consulenza negli ambiti Wealth, Law, Tax, Finance.
A family business firm for business families