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Ne bis in idem e “doppio binario” tributario – Prime applicazioni dai giudici di merito

Ne bis in idem e “doppio binario” tributario – Prime applicazioni dai giudici di merito
In virtù del principio del ne bis in idem – ed invero del diritto a non essere giudicato o punito due volte per uno stesso illecito – quand’anche da uno stesso illecito siano derivati due procedimenti paralleli, uno penale ed uno amministrativo, il primo che definitivamente si conclude impedisce la prosecuzione dell’altro.

Questo il principio generale rinvenibile dalla sentenza del 28 settembre 2016, n. 1643/5/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

La questione posta all’attenzione dei Giudici riguardava taluni avvisi di accertamento emessi successivamente (precisamente una settimana dopo) alla pronuncia del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze di proscioglimento del legale rappresentante della società accertata.

La contestazione mossa alla società riguardava l’indeducibilità dei costi risultanti da talune fatture ricevute per prestazioni, ritenute dall’Ufficio, oggettivamente inesistenti.

Prima che l’Agenzia delle Entrate formalizzasse tale contestazione con la notifica degli avvisi di accertamento, il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice per le Indagini Preliminari, definitivamente statuiva sull’esistenza delle prestazioni contestate, prosciogliendo il legale rappresentate della società accertata con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale adita, alla luce dei suddetti fatti, la questione doveva essere risolta avuto riguardo alle numerose sentenze emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, attinenti il principio del c.d. ne bis in idem.

Ed invero, in virtù del suddetto principio, per il quale un cittadino europeo non può essere sottoposto ad un doppio processo, qualora, per uno stesso fatto siano pendenti un processo penale e un processo amministrativo, iniziati anche separatamente, una volta che uno dei due si sia concluso definitivamente (nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici, il penale) è preclusa la prosecuzione dell’altro (nel caso di specie, processo amministrativo tributario).

Secondo la CTR Toscana, infatti, l’art. 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo non vieterebbe la contemporanea apertura e svolgimento di procedimenti paralleli per uno stesso fatto. L’articolo citato, al contrario, sanzionerebbe la mancata interruzione di uno dei due procedimenti nel momento in cui l’altro viene a cessare con pronuncia definitiva.

Il medesimo principio era già stato evidenziato dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 102 del 12 maggio 2016, pronunciata in materia di incompatibilità tra divieto di bis in idem e doppio binario in tema di market abuse.

Rilevano i giudici della Corte Costituzionale che in base alla consolidata giurisprudenza Europea, il divieto del bis in idem ha carattere processuale, esso in altre parole permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro.

Tuttavia, osserva altresì la Corte che un siffatto divieto si risolverebbe di fatto in una frustrazione del sistema del doppio binario, caratterizzato da aleatorietà ed incertezza quanto alla sanzione applicabile (penale o amministrativa).

Come già osservato dalla Corte rimettente, infatti, l’accoglimento della questione di illegittimità costituzionale relativamente al doppio binario, determinerebbe un’incertezza paradossale quanto al tipo di risposta sanzionatoria – amministrativa o penale – che l’ordinamento ricollega a determinate fattispecie con la conseguenza che quest’ultima verrebbe demandata all’aleatorietà del procedimento definito più celermente.

E’ evidente che il compito di stabilire linee guida per l’applicazione del divieto di bis in idem nelle ipotesi in cui vi è un c.d. “doppio binario” spetti al legislatore e ciò è stato ben evidenziato dalla Corte.

Si spera dunque in un intervento del legislatore, magari sollecitato dal proliferare della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, affinché, tra gli altri, vi possa essere un allineamento tra giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

  • Chiara Garlati
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