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Pro-rata IVA e attività separate: si consolida l’orientamento della Cassazione secondo cui il criterio dell’interesse attivo contabilizzato viola il principio di neutralità (Cass., sez. V, 31 marzo 2026, nn. 7899 e 7900; 3 maggio 2026, n. 12342; 2 giugno 2026, n. 17429).

Pro-rata IVA e attività separate: si consolida l’orientamento della Cassazione secondo cui il criterio dell’interesse attivo contabilizzato viola il principio di neutralità (Cass., sez. V, 31 marzo 2026, nn. 7899 e 7900; 3 maggio 2026, n. 12342; 2 giugno 2026, n. 17429).
Con le ordinanze n. 12342 del 3 maggio 2026 e n. 17429 del 2 giugno 2026, successive alle sentenze gemelle nn. 7899 e 7900 del 31 marzo 2026, la Cassazione ha consolidato il proprio orientamento sull’inadeguatezza del criterio c.d. dell’interesse attivo contabilizzato quale criterio di determinazione della quota detraibile dell’IVA assolta sugli acquisti promiscui per quei soggetti che esercitano attività separate ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72.  

Le pronunce sopra richiamate riguardano l’operatività di banche e società finanziarie che, negli anni oggetto di accertamento, svolgevano sia attività di leasing (tipicamente imponibile ai fini IVA) sia attività di finanziamento (tipicamente esente a fini IVA), e avevano determinato l’IVA detraibile assolta sugli acquisti destinati ad entrambe le attività utilizzando il criterio del volume d’affari.  

In sede di accertamento, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’utilizzo del criterio del volume d’affari ritenendo più preciso quello dell’interesse attivo contabilizzato, che confronta i soli interessi attivi delle due attività, e cioè la sola componente remunerativa. Tale criterio era stato avallato dai giudici di merito lombardi.  

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul tema, ha cassato tutte le decisioni affermando che il volume d’affari resta il criterio ordinario, e un metodo alternativo è ammesso solo a condizione che se ne dimostri in concreto la maggiore precisione.  

Secondo i giudici di legittimità, il criterio dell’interesse attivo contabilizzato, “escludendo l’Iva che la società versa sull’intero rateo, e dunque sulla quota (rilevante) dell’ammortamento del finanziamento concesso al cliente, ossia sulla quota capitale, viola, dunque il principio di neutralità sotto il profilo giuridico nonché economico. Inoltre, prendendo in considerazione la sola remunerazione (perché in questo si tradurrebbe il criterio dell’interesse attivo contabilizzato), si può incorrere nel rischio di privilegiare l’utile dell’attività economica esercitata. In tal modo si avalla una ricostruzione delle regole impositive esposte alla redditività dell’attività, e dunque, da ultimo, al rischio d’ impresa, che non costituisce un criterio oggettivo e che, soprattutto, contrasta con il principio di neutralità, che non può essere subordinato alla remuneratività dell’attività economica esercitata”. 

L’orientamento appare ormai stabile e offre argomenti solidi nei numerosi contenziosi pendenti su accertamenti analoghi. Anche le Corti di merito stanno rivedendo il proprio orientamento alla luce delle decisioni dei Supremi Giudici (v. CGT 2° grado Lombardia, sent. n. 1787/2026; CGT 1° grado Milano, sent. n. 3008/2026). 

  • Lorena Pellissier
  • Chiara Garlati
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