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Pubblicati nella Gazzetta UE la Direttiva che modifica la Mifid II e il Regolamento che istituisce il “prospetto UE della ripresa”.

Pubblicati nella Gazzetta UE la Direttiva che modifica la Mifid II e il Regolamento che istituisce il “prospetto UE della ripresa”.
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU UE) del 26 febbraio 2021 la direttiva UE 2021/338 meglio nota come direttiva Quick Fix (di seguito la “Direttiva Quick Fix”) e il Regolamento UE 2021/337 (di seguito il “Regolamento”).

La prima reca modifiche ad alcuni argomenti delle direttive 2014/65/UE (Mifid II), 2013/36/UE (CRD IV) e  2019/878/UE (CDR V), il secondo interviene con modifiche  sia sulla direttiva UE 2017/1129 (Direttiva Prospetti),  istituendo il  “Prospetto UE della Ripresa”, sia sulla direttiva 2004/109/CE (Direttiva Transparency) per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali.

Entrambi, la Direttiva Quick Fix e il Regolamento, fanno parte del “pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali” concordato tra il Consiglio e il Parlamento dell’Unione Europea a fine dicembre 2020, al  fine di favorire la ripresa economica  nei paesi dell’Unione dopo la pandemia Covid-19.

Questo obbiettivo è stato perseguito attraverso “l’introduzione di modifiche mirate e limitate alla normativa dell’Unione in vigore sui servizi finanziari” che hanno, tra l’altro, comportato la rimozione di alcuni oneri burocratici non necessari.

In particolare, la Direttiva Quick Fix intervenendo sulla Mifid II:

  • semplifica notevolmente gli obblighi informativi prevedendo che: a) per le transazioni in strumenti finanziari effettuate con mezzi di comunicazione a distanza, le informazioni su costi e oneri possano essere fornite dopo la conclusione dell’operazione (sempreché il cliente vi abbia acconsentito e gli sia stata data la possibilità di ritardare la chiusura dell’operazione al fine di ricevere preventivamente tali informazioni), b) tutte le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico, fatta salva espressa richiesta del cliente; c) per i clienti professionali:  i) le informazioni su costi e oneri siano dovute soltanto per la consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio, ii) non sia  dovuta l’informativa relativa ai costi e benefici degli switch di portafoglio, salva esplicita richiesta del cliente e iii) non siano dovute, salvo che il cliente ne faccia espressa richiesta, la relazione periodica sui servizi prestati e la relazione di adeguatezza; d) nelle operazioni di ricezione, trasmissione ed esecuzione ordini con controparti qualificate le imprese di investimento abbiano la possibilità di non sottostare agli obblighi di natura informativa, a quelli di valutazione di adeguatezza, a quelli di best execution e a quelli relativi alla gestione degli ordini;
  • sospende fino al 28 febbraio 2023 l’obbligo della comunicazione periodica alla clientela di cui all’articolo 27, comma 3, della Mifid II;
  • prevede l’esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, “quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate”.

Gli Stati membri dovranno adottare i provvedimenti per il recepimento della  Direttiva Quick Fix entro il 28 novembre 2021. Le disposizioni legislative di recepimento troveranno applicazione a decorrere dal 28 febbraio 2022, fatta eccezione per le modifiche alle direttive CRD IV e CRD V che si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2020.

Al fine di agevolare l’emissione di capitale da parte delle imprese per superare la crisi derivante dalla pandemia Covid-19,  il Regolamento ha istituito il Prospetto UE della Ripresa. Si tratta di un documento unico di dimensioni limitate per il quale è previsto un regime semplificato che contempla anche termini di approvazione ridotti. Tale regime si applicherà fino al  31 dicembre 2022 per aumenti di capitale fino al 150% del capitale in essere e ciò al fine di evitare, come espressamente precisato nel considerando 11 del Regolamento, un elevato effetto diluitivo. Il Regolamento include inoltre una grandfathering provision, in forza della quale ai Prospetti Ue della Ripresa approvati entro il 31 dicembre 2022, continuerà ad applicarsi il regime previsto dal Regolamento fino alla prima tra la data di scadenza della loro validità e il 31 dicembre 2023.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della  sua pubblicazione nella GU UE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Lo Studio monitora costantemente l’evoluzione della normativa, anche alla luce del processo di revisione della Mifid II che dovrà essere effettuato dalla Commissione Europea come previsto dall’articolo 5 delle Direttiva Quick Fix.

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