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RADDOPPIO DEI TERMINI SENZA LIMITI PER GLI AVVISI ANTECEDENTI IL 2015

RADDOPPIO DEI TERMINI SENZA LIMITI PER GLI AVVISI ANTECEDENTI IL 2015

Con l’ordinanza del 26 marzo 2018, n. 7500, la Corte di Cassazione, Sezione VI civile, è tornata a pronunciarsi sul tema del raddoppio dei termini per l’invio dell’avviso di accertamento previsto dall’ articolo 43, comma 3 del D.P.R. 600 del 1973 e dall’articolo 57, comma 3, del D.P.R. 633 del 1972.

Tali norme prevedono che: “in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente (per gli avvisi di accertamento) sono raddoppiati”.

Nel caso in esame, nei primi due gradi di giudizio i giudici avevano accolto i motivi di doglianza del contribuente circa l’invalidità dell’avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF e IVA.

In particolare la C.T.R. aveva respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sull’assunto che il raddoppio dei termini non era applicabile al caso di specie poiché, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 128 del 2015, articolo 2, comma 3 e dalla Legge. n. 208 del 2015 articolo 1 comma 132, esso non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia trasmessa oltre l’ordinario termine di decadenza.

Con l’ordinanza in commento, la Corte ha, invece, accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando, come già fatto in precedenti occasioni, che ai fini del raddoppio dei termini:

  • rileva l’obbligo di denuncia penale e non la sua effettiva presentazione, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato.

Ciò che è rilevante, dunque, è soltanto l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato in ragione del c.d. “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario che comporta,, a determinate condizioni e circostanze, che il contribuente possa essere assolto in sede penale ma venga “condannato” nel procedimento tributario.

In estrema sintesi, la Suprema Corte sottolinea le modifiche introdotte dall’art. 1 comma 132 della L. n. 208 del 2015 non si applicano agli avvisi di accertamento inviati nei periodi di imposta precedenti al 2016, per i quali, dunque, il raddoppio dei termini è comunque valido qualora sia solo astrattamente configurabile una violazione penalmente rilevante.

Secondo i giudici di legittimità, quindi, poiché oggetto del ricorso erano degli avvisi di accertamento precedenti al 2015 per certo non poteva essere applicata la modifica legislativa suddetta.

la Cassazione, quindi, ha ritenuto la sentenza della C.T.R. evidentemente errata laddove affermava che: “la necessità della comunicazione della notizia di reato afferente l’oggetto della lite entro i termini decadenziali ordinari anche per effetto del citato jus superveniens.”

  • Domenico Sannicandro
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