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Ratificato l’accordo in materia fiscale tra l’Italia e il Principato di Monaco

Ratificato l’accordo in materia fiscale tra l’Italia e il Principato di Monaco

La Legge 1 dicembre 2016, n. 231 (in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 ed in vigore dal giorno successivo) ha ratificato e reso esecutivo l’Accordo (con Protocollo) tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, già siglato a Monaco in data 20 marzo 2015.

L’accordo firmato tra i due Paesi è stato redatto secondo lo standard OCSE denominato TIEA (Tax Information Exchange Agreement). Strutturato in 14 articoli, l’accordo persegue il miglioramento della trasparenza fiscale in ambito internazionale attraverso il rafforzamento della cooperazione amministrativa fiscale tra i Paesi contraenti.

In generale, le previsioni incluse nell’Accordo mirano a fornire il quadro giuridico di riferimento per l’implementazione dello scambio di informazioni su richiesta. Come prescritto all’Articolo 1 dell’Accordo, le informazioni oggetto di scambio sono quelle “verosimilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione delle imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure le indagini o i procedimenti per reati tributari” ed inoltre “sono considerate riservate ai sensi dell’Articolo 8”. Parimenti, al fine di proteggere la riservatezza delle informazioni scambiate, l’Accordo statuisce (Articolo 7, comma 3) che non sono previsti obblighi di disclosure (sia per ottenere che rilasciare informazioni) in merito ad eventuali informazioni riservate intercorse tra un cliente ed il proprio avvocato (o procuratore legale / rappresentante legale) nell’ambito di una consulenza legale o in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

Nel dettaglio, l’ambito oggettivo dello scambio è circoscritto, per l’Italia, alle seguenti imposte (Articolo 3): imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni, imposte sostitutive. Come ivi specificato, l’Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica alle precedenti, comprese le imposte locali, istituite dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo o in sostituzione delle imposte esistenti.

Nello scambio di informazioni a richiesta, ciascun Paese contraente deve assicurare in prima istanza che le proprie autorità competenti possano ottenere e fornire informazioni anche in possesso di banche, istituti finanziari o altri soggetti che operino come agenti o fiduciari. Le predette autorità devono poter scambiare, nel dettaglio, le informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società ed altri enti giuridici. Nel caso di trust, vanno scambiate le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari. Nel caso di fondazioni, le informazioni sui soci fondatori, componenti del consiglio di fondazione e beneficiari.

L’Accordo introduce altresì, unitamente alla disciplina dello scambio di informazioni su richiesta, ulteriori disposizioni di legge (conformi allo standard OCSE) che regolano: le modalità di esecuzione delle verifiche fiscali all’estero da parte di un’autorità competente, le fattispecie al ricorrere delle quali la richiesta di informazioni effettuata da un Paese può essere rifiutata dall’altro Paese, la procedura di risoluzione amichevole di eventuali controversie tra autorità fiscali. Di particolare interesse sono inoltre le novità introdotte dall’Articolo 12 (“Disposizioni varie”), con cui l’Italia e il Principato di Monaco hanno concordato la comune adozione del: (1) metodo del credito d’imposta domestico (parametrato sulle imposte pagate nel Paese estero) al fine di eliminare o limitare i fenomeni di doppia imposizione giuridica (Articolo 12, comma 1); (2) meccanismo della c.d. “tie-breaker rule” che prevede un processo iterativo per l’univoca determinazione della residenza fiscale di una persona che ha interessi e collegamenti in entrambi i Paesi contraenti.

Altrettanto rilevanti sono le disposizioni contenute nel Protocollo all’Accordo secondo cui, per il periodo intercorrente tra la data della firma dell’Accordo (20 marzo 2015) e la data di attuazione del Common Reporting Standard (“CRS”) dell’OCSE sullo scambio automatico di informazioni (il primo scambio automatico di informazioni con il Principato è previsto a partire dal mese di settembre 2018), Monaco consentirà le richieste di gruppo (“group request”) in relazione ai conti detenuti presso intermediari finanziari monegaschi da parte di soggetti residenti in Italia. Il Protocollo (Articolo 2) chiarisce che le richieste di gruppo possono riguardare anche i conti chiusi, i conti sostanzialmente svuotati, i conti inattivi, sempreché non ricorrano specifiche cause esimenti (rilascio del waiver, trasferimento delle attività estere in Italia o in altri paesi collaborativi, ovvero una dichiarazione di regolarità sottoscritta dal titolare del conto nel caso di conti inattivi).

Infine è doveroso segnalare che l’Italia e il Principato di Monaco, nell’ambito dell’Accordo, hanno siglato una dichiarazione congiunta (“Joint declaration of the Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Monaco”) per mezzo della quale si sono reciprocamente impegnati a migliorare il contesto operativo dello scambio di informazioni. In particolare, è previsto uno specifico impegno a manlevare gli intermediari finanziari ed i consulenti impegnati nell’esecuzione all’Accordo da eventuali sanzioni derivanti da illeciti tributari commessi dai loro clienti. Nella medesima dichiarazione è altresì degno di nota l’impegno dell’Italia a considerare il Principato di Monaco un Paese collaborativo (White List Country) ai fini del programma di Voluntary Disclosure. Parimenti, dalla lettura della dichiarazione congiunta, emerge che l’Italia si impegna ad includere nella c.d. White List dei paesi collaborativi (ovvero l’elenco di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni) il Principato di Monaco, intendendo così concedere agli investitori residenti nel Principato di Monaco i benefici fiscali connessi ai residenti nei Paesi collaborativi (viene citata, ad esempio, la non applicazione di ritenute sui redditi percepiti da soggetti residenti a Monaco per investimenti in Titoli di Stato emessi dal Governo italiano e titoli di debito similari).

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