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Regime “PENSIONATI”: 7% anche per i proventi da liquidazione di società estere

Regime “PENSIONATI”: 7% anche per i proventi da liquidazione di società estere
Con la risposta a interpello n. 292/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime agevolativo in favore dei soggetti titolari di pensione estera di cui all’art. 24-ter del TUIR si applica anche ai redditi di capitale derivanti dalla liquidazione di una società estera.

Tale regime agevolativo, in sintesi, prevede che i redditi prodotti all’estero vengano assoggettati a tassazione in Italia con aliquota sostitutiva del 7%, invece che essere soggetti all’IRPEF progressiva ordinaria (i.e. generalmente al 43%). I pensionati che esercitano l’opzione non sono, inoltre, soggetti all’obbligo di compilazione del Quadro RW della Dichiarazione dei Redditi e al versamento dell’IVIE sugli immobili all’estero o dell’IVAFE sugli investimenti finanziari all’estero.

Il beneficio, che ha durata massima di 10 anni, è riservato ai titolari di pensione estera che:

  1. non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta antecedenti al trasferimento;
  2. trasferiscono la residenza in un comune del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, ovvero in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile del 2009, avente popolazione non superiore a 20.000 abitanti ovvero ancora o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016.

 

Nel caso oggetto di Interpello, un Contribuente residente in Francia, titolare di pensione estera, intendeva trasferirsi in un Comune del Sud Italia, per avviare un’attività professionale e al contempo liquidare alcune società estere (di diritto francese e lussemburghese) da lui partecipate, prive di investimenti in Italia. L’Istante domandava, quindi, se i proventi derivanti dalla liquidazione delle società estere potessero essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 7% prevista dal regime in commento.

La risposta è positiva; l’Agenzia delle Entrate, infatti, ha confermato che i proventi derivanti dalla liquidazione costituiscono redditi di capitale ex art. 47, comma 7, TUIR, i quali si considerano prodotti all’estero quando derivanti dalla liquidazione di partecipazioni in società estere. Alla luce della c.d. lettura a specchio dell’art. 23 TUIR (il quale elenca i redditi prodotti in Italia e percepiti dal non residente), infatti, un reddito di capitale si considera prodotto all’estero quando corrisposto da uno Stato estero, da un soggetto residente all’estero (i.e. nel caso di specie la società estera liquidata) o da stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti.

Il reddito da liquidazione di società estere, quindi, può rientrare nell’ambito applicativo dell’opzione ex art. 24-ter, con conseguente assoggettamento ad imposta sostitutiva del 7%, senza applicazione di ulteriori ritenute o imposte in Italia.

Il chiarimento evidenzia la notevole rilevanza e attrattività del regime agevolativo per i percettori di pensione estera, che si candida, di fatto, a diventare la principale alternativa al regime di cui all’art. 24-bis TUIR, anche in ragione del prossimo incremento dell’imposta sostitutiva di quest’ultimo, confermandosi un’opportunità strategica per chi vuole ottimizzare la gestione del proprio patrimonio e godere delle bellezze della nostra stupenda Italia.

 

  • Domenico Sannicandro
  • Gise Genco
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