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Regolamento Intermediari: entrate in vigore le nuove regole sui prodotti d’investimento assicurativi e sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.

Regolamento Intermediari: entrate in vigore le nuove regole sui prodotti d’investimento assicurativi e sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.
Il 31 marzo 2021 si è completata l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari (adottato con delibera Consob 20307 del 15/02/2018, come successivamente modificato e integrato dalle delibere Consob n. 21466 del 29/07/2020 e n. 21755 del 10/03/2021).

In particolare con questa ultima tranche di norme:

  1. in tema di distribuzione assicurativa, nell’ambito del processo di recepimento, a livello di normazione secondaria, della direttiva (UE) n. 2016/97 (c.d. Direttiva IDD, Insurance Distribution Directive), è stato interamente riscritto il libro IX del Regolamento Intermediari ora rubricato “Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi”. La novella normativa concerne le regole di condotta e gli obblighi informativi a cui si devono attenere i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa (come individuati all’articolo 1, comma 1 lettera w-bis) del d.lgs. 58/1998, tra i quali banche, SIM, imprese di investimento), nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPs, Insurance-Based Investment Products);
  2. è stata dettata una nuova disciplina sul conflitto di interessi in forza della quale è ora possibile la costituzione in pegno di prodotti di investimento assicurativi a favore dello stesso intermediario distributore. Il nuovo articolo 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari prevede, infatti, che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa   stabiliscano caso per caso “se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull’interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell’operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente”.
    E’ ragionevole ritenere che questa nuova disciplina, che supera il divieto generale previsto dall’articolo 55 del Regolamento n. 40/2018 dell’IVASS, avrà un notevole impatto positivo  sulle operazioni di Private Banking;
  3. in tema di conoscenza e competenza sono state introdotte misure di semplificazione per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale addetto a fornire informazioni o prestare consulenza alla clientela (articolo 78 ora rubricato “Requisiti di conoscenza e competenza del personale”). In allineamento con gli Orientamenti ESMA/2015/1886 il nuovo quadro regolamentare, basato su un criterio principle-based, affida  agli intermediari medesimi, “e non più ad una disciplina prescrittiva di dettaglio”, l’individuazione delle misure più idonee ad assicurare formazione e aggiornamento professionale ai propri dipendenti.
    La novella ha riguardato anche: i) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa (articolo 135-vicies semel) ai quali è fatto obbligo di garantire che  il  personale che opera all’interno dei locali mantenga qualifiche idonee e un continuo percorso di aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze e ii) i consulenti finanziari autonomi (articolo 164) per i quali è stato previsto anche un set minimo di  regole concernenti l’aggiornamento professionale.

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