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Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
La cd. Legge di Stabilità 2016, L. 208/2015, ha riaperto una finestra per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche non in regime d’impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’art. 5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento.

Il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, nonché effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata, in caso di pagamento rateale è fissato per il 30 giugno 2016.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata stabilita nella misura dell’8% divenuta pertanto l’unica aliquota sostitutiva per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2016 e passibili di rivalutazione ossia le partecipazioni non negoziate sui mercati regolamentati a prescindere che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate ed i terreni. Riassumendo, riportiamo di seguito la misura delle aliquote relative alle diverse opportunità di rivalutazione che si sono susseguite negli ultimi tre anni, fino all’attuale ed unica aliquota dell’8%:

 

Termine rivalutazione

Partecipazioni non qualificate

Partecipazioni qualificate

Terreni

Fino al 30/06/2014

2%

4%

4%

Fino al 30/06/2015

4%

8%

8%

Fino al 30/06/2016

8%

8%

8%

 

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza ad utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della loro cessione. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, beneficiando in tal modo di un carico tributario inferiore rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

Ad esempio: Tizio è proprietario di un terreno edificabile, detenuto al di fuori dell’attività di impresa eventualmente esercitata, il cui costo d’acquisto è pari ad € 200.000, che decide di vendere per una cifra di € 400.000. Tizio ha due possibilità:

  • Tale plusvalenza può essere fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile ed essere tassata con l’aliquota IRPEF (che per le persone fisiche varia tra il 23% ed il 43%);
  • In alternativa Tizio può procedere prima della vendita ed entro il 30 giugno 2016 alla rivalutazione del terreno fino ad Euro 400.000 ed al versamento dell’imposta sostituiva dell’8% sull’intero valore rivalutato (nel nostro esempio Euro 32.000, pari all’8% del valore rivalutato di Euro 400.000) nei termini e con le modalità di seguito esposte.

In base a quanto riproposto dalla Legge di Stabilità la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2016. Entro tale data deve essere altresì versata l’imposta sostitutiva o la prima rata.

Sia per le partecipazioni che per i terreni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine sopracitato. Tale perizia può essere redatta in caso di partecipazione da dottori commercialisti, esperti contabili, revisore legali o periti iscritti alla CCIAA, in caso di terreni da ingegneri, architetti, geometri, o altre figure specificamente individuate.

Il costo della perizia è deducibile in 5 quote costanti a partire dal 2016 se predisposta per conto della società, se predisposta per conto dei soci persone fisiche non titolari di redditi d’impresa si incrementa il costo della partecipazione.

Dall’imposta dovuta è possibile scomputare quanto già versato in base a precedenti rivalutazioni inoltre è consentito anche usufruire dell’opportunità per adeguare terreni e partecipazioni ad un valore minore rispetto a quanto rivalutato in precedenza, tuttavia si segnala che il raddoppio dell’aliquota per i terreni comporta una scarsa appetibilità di questa previsione.

Ad esempio: Caio nel corso del 2014 ha rivalutato un terreno di proprietà, il valore periziato ammontava ad € 200.000, pertanto era stata applicata un’aliquota pari al 4%, ossia ad € 8.000. Nel caso in cui ora Caio volesse rivalutare il suddetto terreno ad € 150.000, l’aliquota da applicare sarebbe pari all’8%, cioè ad € 12.000, da cui sarebbe possibile scomputare solamente quanto versato in precedenza, pari ad € 8.000, pertanto si vedrebbe costretto a versare ulteriori 4.000 €.

Tale imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2016 oppure essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2016 ovvero:

  • la prima rata da versare entro il 30 giugno 2016;
  • la seconda rata da versare entro il 30 giugno 2017;
  • la terza ed ultima rata da versare entro il 30 giugno 2018.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

  • Nicolò Bergamin
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