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Riflessioni a margine delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017

Riflessioni a margine delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017

Il Consiglio dei Ministri tenutosi il 15 ottobre u.s. ha approvato i testi del Disegno di Legge di Bilancio per il 2017 e del collegato Decreto Legge (n. 193 del 22 ottobre, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016) che introducono numerose novità in ambito fiscale.

Il Disegno di legge di Bilancio deve intendersi ancora provvisorio in quanto soggetto all’approvazione delle Camere e dell’Unione Europea; passaggi delicati viste le importanti partite politiche in corso sia a livello nazionale che comunitario.

E’ assai probabile che ulteriori e sostanziali modifiche potranno essere apportate a quanto si riporta nel seguito che, pertanto, deve intendersi come una prima sintesi delle principali disposizioni normative.

Per comodità di lettura si distinguono le misure che riguardano il mondo delle persone giuridiche, delle imprese e degli imprenditori e quelle che hanno una platea più vasta, potendo interessare tutti i contribuenti.

Riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (“IRES”)

Particolarmente rilevanti sono le disposizioni che riguardano il taglio dell’aliquota IRES di tre punti percentuali a partire dal prossimo 1° gennaio 2017. L’aliquota attuale del 27,5% sarà portata al 24%, con una riduzione che tende ad avvicinare l’imposizione italiana con la media delle principali economie europee (pari al 22,75%).

La manovra è evidentemente mirata a sostenere le aziende operanti nel nostro Paese, migliorando la competitività del nostro sistema economico in ambito internazionale.

Introduzione di una nuova imposta ad aliquota fissa per gli  imprenditori (“IRI”)

L’introduzione di questa nuova imposta è una importante novità destinata ad interessare imprenditori, artigiani e commercianti e società di persone.

A differenza del passato ove il reddito di questi soggetti era tassato unicamente con    imposta proporzionale per scaglioni di reddito (“IRPEF”), a decorrere dal prossimo periodo d’imposta il reddito potrebbe essere assoggettato (su base opzionale) ad una tassazione con aliquota fissa pari al 24% (l’IRI appunto).

Si evidenzia che la misura allinea la tassazione di questi soggetti con quella prevista per le persone giuridiche di cui al punto precedente (anch’essa nuova), uniformandone la pressione fiscale indipendentemente dalla veste giuridica.

Purtroppo, non sono ancora stati chiariti molti dettagli per l’operatività di questo regime che rimane avvolto da dubbi e perplessità.

Ad esempio, la nuova imposta è soggetta alla fondamentale condizione per cui il reddito tassato con aliquota fissa è quello che non viene utilizzato dall’imprenditore per fini personali.  La ratio sottesa a questa previsione è quella evidentemente di incentivare la capitalizzazione delle PMI.

Qualora il reddito venisse invece “distribuito”, concorrerebbe a formare l’imponibile assoggettato alle normali regole di tassazione proporzionale ai fini IRPEF.

Dalle informazioni in possesso, sembrerebbe, inoltre, che l’IRI sia destinata ad assorbire anche le addizionali regionali e comunali.

Anticipo del diritto al trattamento pensionistico (“Ape”)

Al fine di facilitare il ricambio generazionale in ambito lavorativo, la manovra introduce l’istituto dell’anticipo pensionistico su base volontaria.

Con questa previsione, ai nati tra il 1951 e il 1953 con almeno 20 anni di contributi versati viene concessa la possibilità di accedere al trattamento pensionistico fino a 3 anni e 7 mesi prima degli ordinari requisiti anagrafici oggi richiesti.

Per i disoccupati senza ammortizzatore alcuno, i disabili o i lavoratori con un disabile in famiglia, l’anticipo non prevede oneri annuali di rimborso fino alla soglia di 1.350 euro mensili di trattamento pensionistico e con almeno 30 anni di contributi.

Al contrario, i lavoratori che non vantano i requisiti di cui sopra dovranno sostenere un onere di rimborso pari al 4,5-4,6% per ogni anno di anticipo.

E’ prevista anche la possibilità di un “Ape aziendale”. In questo caso, sulla base di accordi tra le parti a pagare il rimborso dell’anticipo potrà essere il datore di lavoro.

Ampliamento della fascia dei premi di produttività ammessi a godere della tassazione agevolata 

La manovra allarga l’ambito dei premi di produttività ammessi a godere della cedolare secca pari al 10% (che, pertanto, non concorrono a formare il reddito tassato ai fini IRPEF).

Dagli attuali 2.000 euro si passa a 3.000 euro, che divengono 4.000 nelle aziende con coinvolgimento dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro. La fascia dei redditi che beneficia della tassazione agevolata è inoltre ampliata, passando dall’attuale massimo di 50.000 euro ad 80.000 euro.

Il decreto fiscale associato al disegno della legge di bilancio traccia una road map per la definitiva abolizione di Equitalia, attuale unico concessionario pubblico della riscossione. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione, la riscossione delle imposte non pagate diventerà competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento delle cartelle esattoriali attualmente a ruolo beneficerà di un regime agevolato che, a fronte del pagamento integrale delle somme dovute a titolo di imposte e sanzioni, prevederà la non debenza degli interessi e more applicabili.

Riforma degli studi di settore

I tanto osteggiati studi di settore sono destinati a perdere la veste di strumento di accertamento fiscale sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.

E’ prevista una loro trasformazione in semplici indicatori di fedeltà fiscale con una sostanziale semplificazione nella compilazione dei medesimi.

A regime dovrebbero prevedere una scala da 1 a 10 che misura il grado di affidabilità del singolo contribuente. Se questi raggiunge un grado elevato nel punteggio (ancora tutto da definire) dovrebbe avere accesso ad un sistema premiale che consente un percorso accelerato per i rimborsi, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione del periodo accertabile.

L’indicatore verrà articolato in base all’attività svolta e costruito con l’ausilio di una nuova metodologia.

Stefano Serbini

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