Secondo la Commissione, la compatibilità della disciplina italiana con la normativa UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato deriva dal fatto che gli ETS e le imprese sociali operano in un contesto giuridico e fiscale diverso rispetto alle imprese for profit. La loro attività è orientata all’interesse generale e gli eventuali utili non sono distribuibili, ma devono essere reinvestiti per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questo principio giustifica l’esenzione fiscale concessa a questi enti, che non rappresenta un aiuto di Stato selettivo, ma una misura coerente con la loro natura giuridica.
È significativo che la parziale possibilità per le imprese sociali societarie di distribuire utili non abbia influito sul giudizio della Commissione, poiché l’art. 18 del d.lgs. 112/2017 prevede l’imponibilità degli utili distribuiti, mentre mantiene l’esenzione per quelli reinvestiti.
L’approvazione del regime fiscale segna l’avvio della fase finale della Riforma del Terzo Settore, con:
La decisione della Commissione potrebbe influenzare il dibattito europeo sulla fiscalità dell’economia sociale, stimolando una maggiore armonizzazione tra gli Stati membri. L’attenzione ora si sposta sulle norme ancora in attesa di giudizio, come gli articoli 77 del d.lgs. 117/2017 e 18, commi 3-5, del d.lgs. 112/2017, che potrebbero ulteriormente rafforzare il quadro di agevolazioni per il non profit.