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Rischi di riqualificazione per le distribuzioni non proporzionali di utili

Rischi di riqualificazione per le distribuzioni non proporzionali di utili
Premessa

Con la Risposta ad interpello n. 90/E del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione sul trattamento fiscale ai fini IRES delle somme percepite da un socio-società di capitali a titolo di distribuzione non proporzionale degli utili, affermando che solo la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione detenuta dal socio costituisce “dividendo” ai sensi dell’art. 89, comma 2, del TUIR, con applicazione della detassazione del 95%. L’eccedenza è stata riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, integralmente imponibile.

Il caso

L’istanza è stata presentata congiuntamente da quattro società (Alfa s.r.l., Beta s.r.l., Gamma s.r.l. ed Epsilon s.r.l.), socie di Delta S.p.A., con la seguente ripartizione del capitale: Alfa 10%, Beta 25%, Gamma 35%, Epsilon 30%. Lo statuto di Delta, modificato nel 2025, prevede la possibilità per l’assemblea di deliberare, con il voto unanime dei soci, la distribuzione di utili e riserve distribuibili in misura non proporzionale alle partecipazioni detenute.

La ragione economica dichiarata dell’operazione è la necessità di uno dei soci di ottenere maggiore liquidità, a fronte della quale gli altri soci avrebbero acconsentito a ricevere una quota inferiore di utili rispetto a quanto spettante.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha operato una scomposizione fiscale dell’attribuzione patrimoniale in due componenti distinte, sulla base di un’analisi della causa concreta dell’operazione:

(i) la quota proporzionale alla partecipazione del socio mantiene natura di dividendo e beneficia del regime di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR (esclusione del 95% dalla base imponibile IRES);

(ii) la quota eccedente la proporzione partecipativa, avendo una causa diversa dalla partecipazione al capitale (nella specie, il soddisfacimento delle esigenze di liquidità del socio percipiente), non può essere qualificata come dividendo e costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, imponibile al 100%.

Il fondamento logico-giuridico della tesi erariale risiede nella distinzione tra la causa societatis (tipica della distribuzione di utili in ragione della partecipazione) e una causa diversa, qualificata dall’Agenzia come “mutualistica” o comunque estranea al rapporto partecipativo. L’Amministrazione, in sostanza, ritiene che la qualificazione fiscale di “dividendo” presupponga necessariamente un nesso proporzionale con la partecipazione al capitale, nesso che verrebbe meno nella misura in cui l’attribuzione eccede la quota proporzionale.

La Risposta ha suscitato perplessità tra i primi commentatori, motivate anche dal rilievo che una distribuzione non proporzionale degli utili è pienamente ammissibile sul piano societario. Nondimeno, l’intervento dell’Amministrazione finanziaria ribadisce la necessità di valutare attentamente la natura giuridica sostanziale – ancor prima che formale – dei negozi posti in essere, avvalendosi del supporto di professionisti esperti.

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