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Imponibilità in Italia degli interessi percepiti da banche estere - Risposta ad interpello n. 500 del 21.7.2021

Imponibilità in Italia degli interessi percepiti da banche estere - Risposta ad interpello n. 500 del 21.7.2021
Gli interessi percepiti dalle banche estere in relazione a contratti di mutuo, come i Crediti Lombard erogati a favore di clientela italiana, sono imponibili in Italia quali redditi di capitale.

Con la risposta n. 500/2021 del 21.7.2021 l’Agenzia delle Entrate ritorna sul tema dell’imponibilità in Italia degli interessi percepiti su mutui erogati a clientela italiana dalle banche estere senza stabile organizzazione in Italia. Il tema riguarda tutti i finanziamenti onerosi, indipendentemente dalla forma tecnica.

Il documento di prassi, richiamando il combinato disposto degli articoli 151, 23 e 44 TUIR, riprende la Circolare 26 ottobre 1999, n. 207, e rammenta anzitutto che il presupposto di imponibilità deriva dalla circostanza che il reddito sia “prodotto” nel territorio dello Stato, ossia che l’impiego di capitale da cui derivano i proventi sia effettuato in Italia. L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che è necessario che l’effettiva corresponsione dei proventi stessi provenga dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, al fine di stabilire il collegamento territoriale necessario per la tassazione in Italia, per “impiego del capitale”, si intende l’impiego operato dal percettore del reddito ossia, nel caso di specie, dalla Banca estera (indipendentemente dall’uso da parte del cliente italiano delle somme oggetto del mutuo).

Richiamando l’attenzione sul fatto che i clienti privati italiani, non essendo sostituti d’imposta, al momento del pagamento non possono effettuare alcuna ritenuta alla fonte, l’Agenzia conclude che la Banca estera istante (di diritto del Liechtenstein) priva di una stabile organizzazione nel territorio in Italia, deve tassare tali proventi in Italia e presentare il Modello Redditi SC, indicando detti redditi nel quadro RL. Per evitare fraintendimenti che talvolta emergono, rimarchiamo che il creditore estero non è richiesto di applicare la ritenuta, ma di dichiarare il reddito in Italia assoggettandolo a tassazione diretta IRES con aliquota attualmente del 24%. L’aliquota, peraltro, può essere ridotta alla misura prevista per la tassazione degli interessi dall’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato di residenza del creditore. Il riferimento, poi, ai clienti privati italiani non deve far intendere che il problema sia limitato solo a questa categorie di debitori: come dato di esperienza è frequente che anche il cliente corporate non si avveda dell’obbligo a suo carico di applicare la ritenuta sugli interessi che corrisponde al creditore estero, con la conseguenza che anche questi interessi dovrebbero essere dichiarati dal creditore estero al fisco italiano per essere assoggettati a tassazione.

Come noto, da qualche anno si tratta di un tema “caldo”, che ha riguardato soprattutto le banche svizzere, del Liechtenstein e di altri Paesi che non avevano accordi sullo scambio effettivo di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana.

Alcune di tali banche hanno regolarizzato la propria posizione fiscale, affrontando altresì i procedimenti penali per le violazioni tributarie connesse quanto meno all’omessa dichiarazione dei redditi in Italia.

Eventuali incertezze che abbiano portato ad una non corretta dichiarazione dei redditi di capitale prodotti in Italia possono essere regolarizzati mediante ravvedimento operoso, la cui effettuazione, grazie a un intervento legislativo del 2019, consente per l’art. 13 L 74/2000 di escludere la punibilità dell’eventuale reato di omessa dichiarazione, così come quello di infedele dichiarazione.  Proprio prendendo atto di queste previsioni normative, la stessa Agenzia delle Entrate ha recentemente riconosciuto la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per correggere errori penalmente rilevanti, rettificando la posizione contraria espressa per anni addietro.

Anche nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, a dipendenza dell’anno oggetto dell’irregolarità, il contribuente estero può valutare di fruire degli strumenti deflativi del contenzioso e regolarizzare la propria posizione con gli adeguati procedimenti davanti le competenti autorità.

Per ogni approfondimento il nostro team di professionisti di Belluzzo International Partners è ben volentieri a disposizione.

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