In linea generale, la nuova rivalutazione delle partecipazioni quotate riprende la medesima disciplina del regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate con l’eccezione della base imponibile dell’imposta sostitutiva che, per le società quotate, deve essere pari al valore normale determinato secondo la media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022.
Per i beni suddetti, quindi, è consentito di rivalutare il costo o valore di acquisto, attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.
È consentito inoltre ai soggetti che detengono quote di OICR o polizze assicurative di ramo I e V (e non quindi le altre come ad esempio le ramo III o miste), di considerare realizzati i redditi diversi di natura finanziaria e quelli di capitale maturati al 31 dicembre 2022, al fine di beneficiare del relativo affrancamento di valore del fondo attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota del 14%.
Sono interessati dalle disposizioni agevolative i seguenti soggetti:
L’effetto della disposizione è quello di assoggettare a imposizione i predetti redditi con un’aliquota «ridotta» del 14% in sede di affrancamento nel 2023, piuttosto che con quella ordinaria del 26% all’atto del conseguimento del provento, consentendo all’investitore un risparmio massimo di 12 punti percentuali sul reddito maturato al 31 Dicembre 2022.
La scelta di usufruire dell’opportunità della rivalutazione andrà valutata attentamente nell’ottica di un’attenta e lungimirante pianificazione patrimoniale tenendo in considerazione anche i possibili eventi successivi alla rivalutazione (ad esempio future cessioni, donazioni, successioni, atti di disposizione in Trust) nonché i rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni.
Per tutti coloro i quali intendessero beneficiare della possibilità offerta dalla legge di Bilancio 2023, i nostri professionisti saranno a disposizione per offrire i chiarimenti e l’assistenza necessaria.