Il caso oggetto dell’interpello riguarda una società di gestione collettiva del risparmio che ha stipulato diversi contratti con soggetti terzi al fine di esternalizzare parte delle funzioni di matrice gestionale e amministrativa di un Fondo Comune di Investimento Alternativo (FIA) da lei stessa gestito; la società chiedeva, quindi, un parere all’Agenzia in merito alla possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA per i suddetti servizi.
L’Agenzia ha, in primo luogo, ripreso l’ordinamento espresso dalla Corte di Giustizia UE secondo cui i servizi forniti da un gestore esterno possono, sotto il profilo oggettivo, rientrare nell’esenzione IVA se formano un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare delle funzioni specifiche ed essenziali della gestione dei fondi comuni di investimento e successivamente, ha ricordato quanto statuito dai giudici comunitari: “al fine di stabilire se le prestazioni fornite da un terzo a una società di gestione ricadano nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, occorre esaminare se il servizio fornito da detto terzo presenti un nesso intrinseco con l’attività propria di una società di gestione, di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento”.
L’Agenzia conclude infine richiamando, tra le altre, la Risposta n. 206/2022, secondo cui “una prestazione di servizi composita, sotto il profilo IVA, erogata a favore di un soggetto che gestisce sia organismi di investimento collettivo del risparmio riconducibili a quelli della fattispecie esentativa sia fondi non assimilabili ai predetti organismi collettivo del risparmio non può beneficiare del regime di esenzione IVA previsto dal richiamato art. 135, paragrafo 1, lett. g) della Direttiva n. 112 del 2006”. Pertanto, l’esenzione non trova applicazione ove vi sia una complessa prestazione di servizi indivisibile utilizzata indifferentemente sia per la gestione di fondi comuni di investimento sia per altre tipologie di fondi, non configurandosi un servizio destinato a adempiere a funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune di investimento.