Il DM 17 febbraio 2016 (G.U. 8.3.2016 n. 56) relativo alle “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative” prevedeva, infatti, due ampie deroghe alla norma primaria in tema di costituzione di S.r.l., ovvero:
Appare evidente l’enorme incombenza assegnata alle Camere di commercio, le quali dovranno non solo esperire il controllo formale che gli compete, ma anche un controllo di tipo sostanziale.
L’inserimento di queste due clausole da parte del legislatore ha comportato l’intera illegittimità del DM 17 febbraio 2016, pertanto, in attesa di una regolarizzazione della situazione attuale la costituzione delle S.r.l. start-up innovative avverrà nella medesima forma già ampiamente utilizzata per la costituzione delle S.r.l. “classiche”.