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Start-up innovative: costituzione legittima solo tramite atto pubblico

Start-up innovative: costituzione legittima solo tramite atto pubblico
Con la recente sentenza n. 02643 del 29 marzo 2021 il Consiglio di Stato determina una svolta nella disciplina delle start-up innovative, influendo in un momento di estrema importanza: la loro costituzione.

Il DM 17 febbraio 2016 (G.U. 8.3.2016 n. 56) relativo alle “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative” prevedeva, infatti, due ampie deroghe alla norma primaria in tema di costituzione di S.r.l., ovvero:

  • all’art. 1, comma 2, che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell’art. 24 del C.A.D.” in evidente contrasto con la norma primaria (si vedano le Direttive UE 2009/101/CE e 2017/1132/UE) che prevede per le società di capitali una tutela nei confronti dei soci e dei terzi da assolversi con la redazione tramite atto pubblico degli atti di costituzione e dei successivi atti di modifica;
  • all’art. 2, comma 2, che “L’ufficio del registro delle imprese verifica: a) la conformità del contratto al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo; (…) d) la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’art. 25 del decreto-legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall’art. 4, comma 11 e seguenti, del decreto-legge 3 del 2015 (2); (…) h) la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale; i) l’esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Appare evidente l’enorme incombenza assegnata alle Camere di commercio, le quali dovranno non solo esperire il controllo formale che gli compete, ma anche un controllo di tipo sostanziale.

L’inserimento di queste due clausole da parte del legislatore ha comportato l’intera illegittimità del DM 17 febbraio 2016, pertanto, in attesa di una regolarizzazione della situazione attuale la costituzione delle S.r.l. start-up innovative avverrà nella medesima forma già ampiamente utilizzata per la costituzione delle S.r.l. “classiche”.

  • Daniela Trapani
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